Ordinanza n. 12/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 264/1949
- art. 21legge 264/1949
- art. 27legge 264/1949
- art. 8legge 264/1949
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, 21 e 27
della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza dell'11 dicembre 1956 del Pretore di Otranto nel
procedimento penale a carico di De Paolis Biagio pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 febbraio 1957 ed iscritta al
n. 19 del Registro ordinanze 1957;
2) ordinanza dell'11 dicembre 1956 del Pretore di Otranto nel
procedimento penale a carico di Coluccia Vincenzo pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 febbraio 1957 ed iscritta al
n. 20 del Registro ordinanze 1957;
3) ordinanza del 25 marzo 1957 del Tribunale di Lanciano nel
procedimento penale a carico di Carlini Marco pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 4 maggio 1957 ed iscritta al n. 51 del
Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle
ordinanze sopra elencate è stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 13, 21 e 27, secondo le
rispettive ordinanze, della legge 29 aprile 1949, n. 264, in
riferimento agli artt. 2,3, 4 e 16 della Costituzione;
che non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n.53 del 9 aprile 1957 ha
dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale
delle norme contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile
1949, n. 264, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione;
che non vi è motivo di discostarsi dalla precedente decisione;
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata con le predette ordinanze e ordina la
restituzione degli atti al Pretore di Otranto e al Tribunale di
Lanciano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte