Ordinanza n. 12/1962
Altra decisione · depositata il 27/02/1962 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U.
della legge di p. s., promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1960
dal Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Guida
Gianni, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1962 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico del signor
Gianni Guida davanti al Pretore di Venezia, fu sollevata dal P. M. la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 deI T.U. della
legge di p. s.;
che il difensore d'ufficio dell'imputato aderì alle conclusioni
del P. M.;
che il Pretore di Venezia non ritenne la questione manifestamente
infondata e con ordinanza 27 giugno 1960 sospese il giudizio e trasmise
gli atti a questa Corte;
che nel presente giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
depositato le sue deduzioni il 22 agosto 1961;
che l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'infondatezza della
questione di legittimità delle norme contenute in detto articolo e per
la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale della
norma contenuta nel secondo comma;
che la causa è stata discussa nell'udienza del 7 febbraio 1962;
Considerato che non è spiegata, né giustificata in alcun modo
nell'ordinanza la rilevanza della questione di costituzionalità, ed è
anche incerto se essa si riferisca a tutte le norme contenute
nell'articolo impugnato o soltanto ad una di esse;
che è costante giurisprudenza di questa Corte che il giudizio di
rilevanza è di competenza del giudice a quo, e che la Corte deve
limitarsi ad accertarne l'esistenza e la sufficienza;
che pertanto, nel caso in esame, mancando affatto questi requisiti,
è necessario che il giudice a quo rifaccia l'esame della questione di
legittimità costituzionale sotto il profilo della rilevanza,
precisandone così anche i termini.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina il rinvio degli atti al Pretore di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte