Ordinanza n. 12/1968
Altra decisione · depositata il 23/03/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
citata
- art. 76Costituzione
- art. 5d.P.R. 153/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 gennaio
1961, n. 153, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art.
5, lett. a, secondo inciso, del contratto nazionale di lavoro
giornalistico del 10 gennaio 1959, promosso con ordinanza emessa il 9
giugno 1967 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di
Ottani Raffaele, Pelloni Carlo ed altri, iscritta al n. 189 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.
Visti gli atti di costituzione di Ottani Raffaele, di Pelloni
Carlo, della Federazione nazionale della stampa e di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
Uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e Riccardo Artelli, per
l'Ottani, gli avvocati Gaetano Foschini e Nino Gaeta, per la
Federazione nazionale della stampa, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Padova ha
sollevato una questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 16
gennaio 1961, n. 153, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga
omnes l'art. 5, lett. a, secondo inciso, del contratto nazionale di
lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959;
che ad avviso del pretore la norma impugnata, nell'imporre che al
lavoro giornalistico nelle redazioni dei quotidiani e delle agenzie di
informazione quotidiana per la stampa siano adibiti esclusivamente
giornalisti professionisti, viola l'art. 76 della Costituzione in
quanto il suo disposto non rientrerebbe nel concetto del minimi
inderogabili di trattamento economico e normativo della categoria, per
assicurare i quali la legge 14 luglio 1959, n. 741 conferì delega al
Governo;
Considerato che il giudice a quo, ai fini della valutazione della
rilevanza, ha escluso che un obbligo di analogo contenuto si rinvenga
nella successiva legge 3 febbraio 1963, n. 69;
che, proprio partendo da siffatto presupposto, egli avrebbe dovuto
accertare se il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, non sia stato per
questa parte abrogato e quindi risulti inapplicabile a fatti che, come
quelli che hanno dato origine al processo innanzi a lui pendente, si
sono verificati posteriormente all'entrata in vigore della detta legge;
che tale indagine, riservata al giudice di merito al fine della
individuazione della norma applicabile, è essenziale per stabilire la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale e, quindi, per
la rituale proposizione del giudizio di costituzionalità;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina restituirsi gli atti al pretore di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte