Ordinanza n. 12/1973
Altra decisione · depositata il 20/02/1973 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.P.R. 749/1965
- art. 3legge 1268/1964
citata
- art. 11legge 62/1967
- art. 11legge 1268/1964
- art. 20d.P.R. 1079/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo,
secondo e terzo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (conglobamento
dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e
retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della
legge 5 dicembre 1964, n. 1268); dell'art. 11 della legge 24 febbraio
1967, n. 62 (istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi
posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi
di insegnamento universitario e degli assistenti volontari); e
dell'art. 20 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (nuovi stipendi,
paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato,
comprese quelle ad ordinamento autonomo), promosso con ordinanza emessa
il 25 gennaio 1972 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -
sezione VI - sui ricorsi riuniti di Ceruso Domenico, Saitta Emilio ed
altri contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 228
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 219 del 23 agosto 1972.
Visti gli atti di costituzione di Saitta Emilio ed altri e del
Ministero della pubblica istruzione;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi l'avv. Nazzareno Saitta, per Saitta Emilio ed altri, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Ministero della pubblica istruzione.
Ritenuto che, con l'ordinanza del 25 gennaio 1972 indicata in
epigrafe, il Consiglio di Stato ha proposto, fra le altre, una
questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 11 della
legge 24 febbraio 1967, n. 62, "nel punto in cui implicitamente
consente il conferimento di incarichi di insegnamento universitario
senza retribuzione";
Considerato che la disposizione impugnata, nello stabilire il
numero massimo degli incarichi universitari retribuiti, lo determina in
modo variamente collegato (lett. a, b, c) al numero "degli insegnamenti
a scelta dello studente", chiaramente presupponendo una distinzione tra
insegnamenti obbligatori (sempre retribuiti) ed insegnamenti
complementari;
che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, contenente "Provvedimenti urgenti per le Università", è stata
concessa agli studenti la facoltà di predisporre un piano di studio
diverso da quelli previsti dai vigenti ordinamenti didattici, purché
nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di
insegnamenti stabilito (art. 2, comma primo);
che si rende necessario, ai fini di un completo esame della
rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, che
il giudice a quo prenda in considerazione, nell'ambito dei suoi poteri,
l'incidenza che sulla disposizione impugnata possa avere avuto la legge
n. 910 del 1969;
che è pertanto necessario restituire gli atti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti, limitatamente alla questione concernente
l'art. 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, vengano restituiti al
giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte