Ordinanza n. 12/1975
Altra decisione · depositata il 16/01/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 164legge 220/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 81,
secondo e terzo comma, e 164 del codice penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 febbraio 1973 dal pretore di Nocera
Inferiore nel procedimento penale a carico di Monti Antonio, iscritta
al n. 435 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22 del 23 gennaio 1974;
2) ordinanza emessa il 27 settembre 1973 dal tribunale di Venezia
nel procedimento penale a carico di Dalla Torre Giannino, iscritta al
n. 10 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974;
3) ordinanza emessa il 9 novembre 1973 dal tribunale di Cremona nel
procedimento penale a carico di Felisari Alfredo, iscritta al n. 42 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;
4) ordinanze emesse il 16 febbraio 1974 dal pretore di Pizzo e il
25 gennaio 1974 dal pretore di Silandro nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Lo Bianco Domenico e di Mall Jakob,
iscritte ai nn. 198 e 205 del registro ordinanze 1974 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
5) ordinanza emessa l'8 marzo 1974 dal pretore di Orbetello nel
procedimento penale a carico di Luongo Donato, iscritta al n. 315 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che tutte e sei le ordinanze sollevano, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, varie questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 164 del codice penale, e quella del pretore di
Silandro anche dell'art. 81, secondo e terzo comma, dello stesso
codice, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che alle statuizioni contenute nelle sentenze n. 73
del 1971 e n. 95 del 1973 di questa Corte, afferenti alla disciplina
della sospensione condizionale della pena, ha fatto seguito, in
pendenza degli attuali giudizi di legittimità costituzionale, il d.l.
11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni nella legge 7
giugno 1974, n. 220, che ha innovato sia l'art. 164, sia l'art. 81 del
codice penale;
che, pertanto, occorre che i giudici a quibus accertino se sussista
tuttora la rilevanza delle questioni prospettate, e ciò alla stregua
del jus superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, al pretore di
Nocera Inferiore, ai tribunali di Venezia e di Cremona, ai pretori di
Pizzo, di Silandro e di Orbetello.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte