Ordinanza n. 12/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/01/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 9/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9
(Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate
alla Regione Emilia-Romagna) promosso con ordinanza emessa il 17
dicembre 1981 dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto dalla s.r.l. Immobiliare
Conchiglia ed altra contro il Comune di Bologna ed altra, iscritta al
n. 547 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 303 del 3 novembre 1982.
Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia - Romagna e di
Sanguinetti Camilla;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il TAR per l'Emilia-Romagna, con ordinanza emessa il
17 dicembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della
Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118, terzo
comma, 121 e 123 della Costituzione, 25 e 57 dello Statuto della
Regione medesima; e che nel presente giudizio si sono costituite la
ricorrente, aderendo alla tesi del giudice a quo, e la Regione
Emilia-Romagna, chiedendo invece che la Corte si pronunci nel senso
della non fondatezza.
Considerato che la questione predetta è rilevante, ai fini del
giudizio a quo, nella parte in cui la norma impugnata consente la
delega delle funzioni esercitate dalla Giunta regionale "a singoli
componenti la Giunta stessa"; e che, in tali limiti, la questione
stessa è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 48 del
1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
previsione legislativa in esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972,
n. 9, della Regione Emilia - Romagna, già dichiarata
costituzionalmente illegittima, limitatamente alle parole "o a singoli
componenti la Giunta stessa", con sentenza n. 48 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte