Ordinanza n. 12/1985
Altra decisione · depositata il 23/01/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 43legge 1034/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 1034/1971
- art. 19legge 1034/1971
- art. 32legge 1034/1971
- art. 36legge 1034/1971
- art. 25legge 186/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 legge 6
dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali); combinato disposto degli artt. 26 e 19, primo comma, legge
6 dicembre 1971, n. 1034, con gli artt. 32 e 36, ultimo comma, del T.U.
26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato,
modificato con D.L. 25 ottobre 1924, n. 1672 e con l. 8 febbraio 1925,
n. 88), promosso con l'ordinanza emessa il 12 febbraio 1980 dal
Tribunale amministrativo regionale per le Marche sul ricorso proposto
da Santacroce Fernando contro Comitato di controllo sugli atti degli
Enti locali ed altro iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno
1980.
Visto l'atto di costituzione di Santacroce Fernando nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre, 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con ordinanza 12 febbraio 1980, il TAR per le Marche
ha sollevato - in riferimento agli artt. 1, 24, 54, 103, 111, 113, 125
e 130 Cost. - questione di legittimità costituzionale: a) - dell'art.
43, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in
cui prevedeva che solo per sei mesi dalla data di insediamento dei TAR
i consiglieri, i primi referendari e i referendari potessero essere
assegnati contemporaneamente a due distinti tribunali amministrativi
regionali; b) - dell'art. 26 della stessa legge n. 1034/1971, per la
parte in cui non prevede la disapplicazione incidentale degli atti
amministrativi; c) - dell'art. 19 della medesima legge n. 1034/1971,
nel combinato disposto con gli artt. 32 e 36, ultimo comma, T.U. 26
giugno 1924, n. 1054, in quanto prevede l'obbligatoria operatività in
sede giudiziale degli atti amministrativi consolidati "contra
praeceptum iuris" e suscettibili d'invalidare la formazione del
tribunale;
che con l'ordinanza di rimessione si lamenta - in sostanza - che la
legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei tribunali amministrativi
regionali, non ha previsto (salvo che per i primi sei mesi dalla
istituzione di detti tribunali) un meccanismo idoneo ad integrare i
collegi giudicanti con magistrati di altro tribunale, ove ciò si
rendesse necessario - come nel caso di specie - al fine di comporre il
collegio;
considerato che, successivamente all'ordinanza, è stata promulgata
la legge 27 aprile 1982, n. 186 la quale all'art. 25, secondo comma,
prevede appunto la possibilità d'integrazione del collegio di un TAR
con magistrati di altri TAR, inviati in missione, ove si verifichino
particolari circostanze per cui un TAR non possa funzionare per
mancanza del numero dei magistrati necessari a formare il collegio
giudicante;
che pertanto, appare opportuno che il TAR per le Marche riesamini
la questione alla luce della nuova normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al TAR per le Marche.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte