Ordinanza n. 12/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 67legge 62/1953
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 4
maggio 1978, riapprovata il 21 giugno 1978, recante "Modifiche ed
integrazioni all'art. 41 della legge regionale 31 agosto 1974,
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato l'11 luglio 1978, depositato in Cancelleria il 19 luglio
successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1978;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che con ricorso notificato l'11 luglio 1978 il Presidente
del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., della legge della
Regione Molise, riapprovata il 21 giugno 1978, recante "Modificazioni
ed integrazioni all'art. 41 della legge regionale n. 11 del 31 agosto
1974";
che, secondo il Governo, la legge impugnata, stabilendo che i
dipendenti in servizio presso gli uffici regionali di diretta
collaborazione con il Presidente del Consiglio, il Presidente della
Giunta e gli Assessori possono effettuare prestazioni straordinarie
fino ad un massimo di 960 ore annue, e ciò nonostante un
orientamento statale a ridurre i tetti del lavoro straordinario (v.
d.P.R. 22 luglio 1977, n. 422), si pone in contrasto con l'interesse
nazionale al contenimento della spesa pubblica nel suo complesso, e
viola l'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, assicurando ai
dipendenti della Regione Molise un trattamento economico
sostanzialmente più favorevole di quello dei dipendenti statali;
che la Regione Molise non si è costituita in giudizio;
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v.
sent. n. 223 del 1984; v. anche sentt. n. 150 del 1982; n. 340 del
1983; n. 245 del 1984), l'interesse nazionale la cui violazione viene
lamentata dallo Stato deve trovare fondamento e concretizzazione in
uno specifico atto legislativo, di talché la affatto generica
censura di contrasto con l'"interesse nazionale al contenimento della
spesa pubblica nel suo complesso" proposta dallo Stato non può
trovare accoglimento nel presente giudizio;
che egualmente non può trovare accoglimento la censura
(anch'essa proposta senza minimamente far riferimento ad elementi
concreti) relativa alla violazione del princìpio contenuto nell'art.
67 della legge n. 62 del 1953, princìpio che riguarda il trattamento
economico complessivo e non le singole voci di esso;
che, comunque, la disciplina del lavoro straordinario - tanto
più nel caso di dipendenti che operano in diretta collaborazione con
gli organi di Governo della Regione - è direttamente strumentale
all'organizzazione degli uffici regionali, materia nella quale questa
Corte ha sempre riconosciuto ampia autonomia al legislatore regionale
(v. sentt. nn. 10 del 1980; 277 e 278 del 1983; 219 e 290 del 1984;
99 del 1986; 217 del 1987);
Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Molise, riapprovata il 21
giugno 1978, recante "modificazioni ed integrazioni all'art. 41 della
legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974", sollevata, in riferimento
all'art. 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte