Ordinanza n. 12/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38legge 47/1985
- art. 6d.l. 2/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) e dell'art. 6 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2 (Modifiche
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) promosso con ordinanza emessa il
12 febbraio 1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a
carico di Grienti Carmelina ed altro, iscritta al n. 292 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanza emessa il 12
febbraio 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) e dell'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2
(convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68), nella parte in cui non
prevedono che l'autore dell'abuso edilizio, che non sia più
proprietario dell'immobile abusivo per averlo donato ad un prossimo
congiunto, possa godere dell'effetto estintivo del reato per effetto
del pagamento dell'oblazione da parte del donatario;
che, in particolare, il dubbio di legittimità costituzionale
viene prospettato: a) sotto il profilo d'una irrazionale diversità
di trattamento fra l'ipotesi dell'autore dell'abuso edilizio che
abbia donato (o abbia, comunque, ceduto) l'immobile a terzi, il quale
non può godere dell'estinzione del reato per effetto del pagamento
dell'oblazione da parte del donatario (o, comunque, del cessionario)
e l'ipotesi del comproprietario che (in base alla norma introdotta
dall'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella
legge 13 marzo 1988, n. 68) può invece godere dell'estinzione del
reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte di uno dei
comproprietari; b) sotto il profilo d'una irrazionale disparità di
trattamento fra il soggetto che abbia realizzato un immobile abusivo
e l'abbia poi ceduto ad altri ed il soggetto che, nella stessa epoca,
abbia realizzato un immobile, in violazione della medesima normativa,
senza tuttavia cederne la proprietà, avendo così la possibilità, a
differenza del primo, di beneficiare dell'estinzione del reato; c)
sotto il profilo d'una irrazionale disparità di trattamento fra chi
abbia donato l'immobile abusivo ai propri figli prima del
conseguimento della sanatoria e chi l'abbia donato dopo, perché solo
il primo potrebbe godere della riduzione dell'ammontare
dell'oblazione prevista per l'ipotesi di opera abusiva eseguita o
acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo
grado del richiedente;
che nel giudizio è intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata;
Considerato, per quanto concerne il profilo riportato sub a) -
asserita disparità di trattamento fra autore dell'illecito edilizio
che abbia ceduto l'immobile e comproprietario dello stesso - che il
differente trattamento non appare manifestamente irrazionale e,
comunque, non viola il principio di uguaglianza trattandosi di
situazioni diverse, in quanto non sono identici il caso dei
comproprietari attuali, per i quali soltanto il legislatore ha
eccezionalmente ritenuto d'estendere l'estinzione del reato (a
seguito del pagamento dell'oblazione effettuato anche da chi
eventualmente non sia stato compartecipe nel reato stesso) ed il caso
di chi attualmente non è più proprietario e che quindi si varrebbe
di un'estinzione del reato a seguito del pagamento effettuato da un
terzo che è l'unico titolare del bene e, di regola, non compartecipe
nel reato medesimo;
che, per quanto concerne il profilo sub b) - asserita disparità
di trattamento fra autore dell'illecito edilizio che abbia ceduto
l'immobile ed autore del medesimo illecito che non l'abbia ceduto, il
quale soltanto potrebbe beneficiare dell'estinzione del reato - tale
profilo è palesemente infondato, in quanto l'autore dell'abuso
edilizio che abbia ceduto l'immobile ha sempre la possibilità di
chiedere il condono e di versare l'importo dell'oblazione,
beneficiando in tal modo dell'estinzione del reato;
che, per quanto concerne il profilo sub c) - asserita disparità
di trattamento a seconda che l'autore dell'illecito abbia donato
l'immobile abusivo ai propri figli prima o dopo il conseguimento
della sanatoria, potendosi solo nel primo caso applicare le riduzioni
previste dalla legge - anche questo profilo è manifestamente
infondato, in quanto l'autore dell'abuso edilizio che abbia ceduto
l'immobile ai figli prima del conseguimento della sanatoria non perde
certamente il diritto di ottenere la riduzione dell'ammontare
dell'oblazione, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 6
del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in legge 13 marzo
1988, n. 68, sollevata dal Pretore di Avola con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte