Ordinanza n. 12/1991
Altra decisione · depositata il 10/01/1991 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
citata
- art. 97Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 18legge 67/1988
- art. 2legge 67/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto del Ministro
dell'ambiente del 26 luglio 1990 (Direttive e criteri generali per la
redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano), in
relazione al quale la Regione Toscana ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri
con ricorso notificato il 22 ottobre 1990, depositato in cancelleria
il 29 ottobre successivo ed iscritto al n. 35 del registro conflitti
1990;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'Avvocato
dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Ritenuto che la Regione Toscana ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del
Ministro dell'ambiente 26 luglio 1990, con il quale sono state
dettate le direttive e i criteri generali per la redazione del piano
del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano;
che, a giudizio della Regione ricorrente, il decreto impugnato
sarebbe privo di base legislativa e per ciò solo lesivo degli artt.
97 e 113 della Costituzione;
che lo stesso decreto sarebbe comunque lesivo delle attribuzioni
regionali in materia di istituzione di parchi e, in particolare,
estenderebbe illegittimamente all'istituendo Parco nazionale
dell'Arcipelago toscano la procedura prevista dalla delibera CIPE 5
agosto 1988 per l'istituzione dei parchi nazionali specificamente
indicati dall'art. 18, lett. c), della legge 11 marzo 1988, n. 67,
diversi da quello in esame;
che, inoltre, l'art. 2 del decreto, il quale prevede che dalla
data di pubblicazione del decreto stesso decorre il termine di trenta
giorni per la formulazione delle offerte tecnico-economiche di cui
alla tabella A2 della Sezione III dell'appendice A della citata
delibera CIPE 5 agosto 1988, sarebbe lesivo delle competenze
regionali, in quanto renderebbe applicabili sia le norme relative
alla individuazione dei soggetti, anche privati, interessati alla
redazione del piano, sia quelle relative al finanziamento degli
interventi di competenza di soggetti diversi dal Ministro
dell'ambiente;
che, in considerazione della illegittimità dei criteri, delle
direttive e delle modalità relative alla redazione del piano, la
Regione Toscana chiede che venga sospesa l'efficacia del decreto
impugnato onde prevenire la formazione di un piano illegittimo;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri
chiedendo la reiezione del ricorso;
che, con successiva memoria, l'Avvocatura dello Stato ha
precisato che per la istituzione del Parco nazionale dell'Arcipelago
toscano è stata seguita, in considerazione della identità di ratio,
la procedura prevista dalla delibera CIPE 5 agosto 1988 per la
istituzione dei parchi nazionali espressamente indicati nell'art. 18,
lett. c), della legge n. 67 del 1988;
che la stessa Regione Toscana aveva partecipato alla Commissione
paritetica, istituita ai sensi della Sezione III dell'Appendice A
della delibera CIPE 5 agosto 1988, la quale aveva formulato proposte
per la perimetrazione e per l'adozione di misure provvisorie di
salvaguardia recepite dal decreto del Ministro dell'ambiente 21
luglio 1989;
che, anche ad avviso dell'Avvocatura, l'approvazione del piano
del parco richiede l'intesa con la regione ricorrente;
Considerato che la Regione Toscana ha chiesto la sospensione della
operatività del decreto impugnato adducendo l'esigenza di evitare la
"formazione di un piano illegittimo, con sperpero di tempo e di
denaro pubblico";
che, avuto riguardo ai contenuti del decreto impugnato
(fissazione delle direttive e dei criteri generali per la redazione
del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, nonché del
termine per la presentazione al Ministero dell'ambiente delle offerte
tecnico-economiche relative alle attività per la redazione del
piano), deve ritenersi che dalla esecuzione del decreto stesso non
discenda né la formazione né l'approvazione del piano del parco, le
quali, tra l'altro, secondo la procedura disciplinata dalla delibera
CIPE 5 agosto 1988 e secondo quanto riconosciuto dall'Avvocatura
dello Stato, devono essere precedute dall'intesa con la Regione
ricorrente;
che l'esecuzione dell'atto impugnato, comportando solo lo
svolgimento di attività istruttorie e propedeutiche alla formazione
del piano, non può determinare quel danno grave ed irreparabile che
solo può giustificare la sospensione dell'atto impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito del
ricorso indicato in epigrafe, respinge l'istanza presentata dalla
Regione Toscana per la sospensione dell'esecuzione del decreto del
Ministro dell'ambiente 26 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte