Ordinanza n. 12/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 163-bisCodice di procedura civile
- art. 127Codice di procedura penale
- art. 419Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma
secondo, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa
il 29 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Benamor
Moncef Meherez iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un
imputato domiciliato all'estero, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona, premesso che la notifica
all'imputato del decreto di fissazione della data dell'udienza
preliminare si appalesa praticamente impossibile entro il termine
fissato dall'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., con ordinanza del 29
novembre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 3 settembre
1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale
norma;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola:
a) gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto stabilisce un termine rigido di
trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di rinvio a
giudizio, entro il quale deve essere fissata la data dell'udienza
preliminare, senza distinguere a seconda che l'imputato sia
domiciliato in Italia o all'estero, creando una vistosa e iniqua
disparità di trattamento rispetto alla disciplina differenziata dei
termini per comparire nei giudizi civili prevista dall'art. 163 bis
cod. proc. civ., tenuto conto altresì che il termine in questione
subisce una restrizione di almeno dieci giorni, occorrenti al fine di
garantire i diritti delle parti ai sensi dell'art. 127 cod. proc.
pen.; b) l'art. 97 Cost., in quanto, in casi come quello di specie,
ne deriva la necessità di ripetuti rinvii dell'udienza preliminare
con pregiudizio per il regolare andamento della giustizia penale;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent.
n. 213 del 1975; ord. n. 408 del 1991), la disciplina delle
notificazioni nel procedimento penale non è confrontabile, ai fini
del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), con la disciplina delle
medesime nel procedimento civile, diversi essendo gli interessi che
nell'uno e nell'altro devono trovare tutela;
che, ai fini della valutazione di razionalità dei termini
legali di notifica, non si può trarre argomento da eventuali
ostacoli di fatto che alla loro osservanza possano derivare da
disfunzioni burocratiche o da inefficienze di pubblici servizi;
che, ove risulti il mancato "buon fine" della notificazione
all'imputato prevista dall'art. 419, comma 1, cod.proc.pen., l'art.
420, comma 4 (in relazione all'art. 485, comma 1) dispone
l'aggiornamento dell'udienza preliminare a nuova data, mentre per
quanto concerne la persona offesa dal reato (profilo peraltro
irrilevante in ordine al giudizio a quo), la costituzione di parte
civile può avvenire anche successivamente all'udienza preliminare
entro il termine indicato dall'art. 79, comma 1, onde deve escludersi
la pretesa contrarietà del termine stabilito dalla norma impugnata
(in conformità dell'art. 2, punto 52 della delega legislativa
approvata con legge 16 febbraio 1987, n. 81) al buon andamento
dell'amministrazione della giustizia tutelato dall'art. 97 Cost.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte