Ordinanza n. 12/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 53, della
legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e
dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1992 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia nel
procedimento penale a carico di Battaglia Giuseppe, iscritta al n.
374 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di
Giuseppe Battaglia ed altri imputati di omicidio volontario aggravato
dalla premeditazione, il Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del 9 aprile 1992 ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 2, n. 53,
della legge 16 febbraio 1987 n. 81, che, nell'ambito della delega
legislativa al Governo per l'emanazione del codice di procedura
penale, prevede il potere del giudice di pronunciare, nell'udienza
preliminare, sentenza di merito su richiesta dell'imputato e consenso
del p.m. ed indica contestualmente che, nel caso di condanna, le pene
previste per il reato ritenuto in sentenza siano ridotte di un terzo;
b) dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, quale
risultante dalla sua attuale formulazione per effetto della sentenza
di questa Corte n. 176 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui
prevedeva la possibilità per l'imputato di avvalersi della suddetta
facoltà anche per i reati punibili con la pena dell'ergastolo;
che dal giudice a quo si sostiene che, non avendo questa Corte
"escluso che si possa accedere al giudizio abbreviato per delitti
punibili con l'ergastolo", sarebbe irragionevole che gli imputati di
reati punibili con l'ergastolo vengano esclusi dalla possibilità di
ottenere la riduzione di pena prevista per chi si avvalga di tale
tipo di giudizio e quindi sarebbe ingiustificata la disparità di
trattamento rispetto agli imputati di reati "di gravità solo di poco
inferiore";
che si sostiene, altresì, che "la stessa legge delega non si
esprime nel senso di escludere la possibilità di rito abbreviato per
i delitti punibili con la pena dell'ergastolo", mentre, si soggiunge,
se dovesse ritenersi che l'esclusione sia stata prevista dalla legge
delega, essa "appare arbitraria, non rientrante nell'ambito delle
scelte discrezionali del legislatore", perché anche per i delitti
punibili con l'ergastolo si ravviserebbero le stesse "ragioni di
incentivo" poste a fondamento di detto rito;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che, diversamente da quanto si sostiene nell'ordinanza
di rimessione, questa Corte, nella sentenza n. 176 del 1991, ha
ritenuto che l'art. 2, n. 53 della legge delega n. 81 del 1987 si
esprime proprio nel senso di escludere che l'imputato di un reato
punibile con la pena dell'ergastolo possa avvalersi del rito
abbreviato, per cui il contrario assunto del giudice a quo si
concreta in una generica critica, priva di ogni dimostrazione,
all'interpretazione di detta norma che la Corte ha posto a fondamento
della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 442,
comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui, in
contrasto con la delega, aveva previsto tale possibilità;
che, con l'ordinanza n. 163 del 1992, la Corte ha dichiarato
manifestamente infondata analoga questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, punto 53, cit., nell'assunto "che
l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la
pena dell'ergastolo non è in sé irragionevole, né l'esclusione di
alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con
l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina
una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri
reati, trattandosi di situazioni non omogenee";
che, conseguentemente la questione di legittimità
costituzionale sollevata nell'ordinanza di rimessione relativamente
all'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale ed all'art. 2,
n. 53, della legge n. 81 del 1987, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, è manifestamente infondata essendo già stata
disattesa da questa Corte con le richiamate pronunzie, rispetto alle
quali non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre a
diverso avviso;
che nessun argomento è svolto dal giudice a quo relativamente
alla questione concernente le stesse norme che è stata sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione ancorché enunciato
nell'ordinanza di rimessione, per cui la questione stessa, in quanto
genericamente proposta, è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 53, della legge 16
febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 442, secondo
comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle norme di cui al punto che precede, sollevata
dallo stesso giudice in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte