Ordinanza n. 12/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promossi con ordinanze emesse il
14 maggio 1998 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento
civile vertente tra Italo Regazzo s.r.l. e il Fallimento Penzo Angelo
Restauri s.a.s., iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima
serie speciale, dell'anno 1998 ed il 18 luglio 1998 dal Tribunale di
Roma nel procedimento civile vertente tra il Fallimento SARED s.p.a.
e Ballini Simonetta, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 14
maggio 1998 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 44
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui tale norma
non prevede che gli effetti del fallimento - quanto meno nel periodo
intercorrente tra la pubblicazione e l'affissione della relativa
sentenza - non siano opponibili ai terzi che, in buona fede, siano
stati destinatari degli atti compiuti dal fallito o autori di
pagamenti ricevuti dallo stesso;
che identica questione, in riferimento al medesimo parametro
costituzionale, è stata sollevata dal Tribunale di Roma, con
ordinanza del 18 luglio 1998;
che a parere dei giudici rimettenti la disposizione denunciata,
nel disporre che i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la
pubblicazione (attraverso il deposito in cancelleria) della sentenza
dichiarativa di fallimento sono immediatamente inefficaci nei
confronti dei creditori anche prima dell'affissione (alla porta
esterna del Tribunale) ai sensi dell'art. 17 della legge fallimentare
e senza che rilevi la buona fede del solvens si porrebbe in contrasto
con il principio di eguaglianza sussunto sotto l'art. 3 della
Costituzione, in quanto:
a) non discriminerebbe, quanto meno nel periodo tra la
pubblicazione e l'affissione della sentenza dichiarativa di
fallimento, tra coloro che abbiano avuto rapporti con il fallito
quelli consapevoli e quelli non consapevoli di detta dichiarazione;
b) discriminerebbe senza ragionevole motivo, e pur essendo
analoga la loro situazione psicologica, coloro che abbiano avuto
rapporti con il fallito prima della dichiarazione di fallimento e
coloro che abbiano avuto rapporti con il fallito dopo detta
dichiarazione, in quanto mentre i primi possono far valere la
ignoranza dello stato di dissesto ai fini della revocatoria
fallimentare, i secondi non possono far valere la mancata conoscenza
dell'intervenuta pubblicazione della sentenza dichiarativa di
fallimento ai fini dell'opponibilità dei pagamenti ricevuti o
eseguiti;
Considerato che, avendo ad oggetto le due ordinanze questioni
identiche, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 234 del 1998, ha già
dichiarato non fondata una questione identica a quella oggetto del
presente giudizio;
che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati motivi
nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia e dal
Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte