Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1964

Altra decisione · depositata il 22/12/1964 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 44legge 25/1951
  • art. 117legge 25/1951

usata come parametro

citata

  • art. 30legge 703/1952
  • art. 18legge 703/1952
  • art. 18legge 1014/1960

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, secondo

comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25, integrativo dell'art. 117

del T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175; dell'art.

30, lett. a, della legge 2 luglio 1952, n. 703; e dell'art. 18, secondo

comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, promosso con ordinanza

emessa il 10 marzo 1964 dalla Commissione comunale per i tributi locali

di Castellammare di Stabia su ricorso di Della Porta Augusta contro il

Comune di Castellammare di Stabia, iscritta al n. 62 del Registro

ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 126 del 23 maggio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che Della Porta Augusta ha proposto ricorso alla

Commissione comunale per i tributi locali di Castellammare di Stabia

affinché l'accertamento dei redditi assoggettati alla imposta di

famiglia, effettuato dall'Amministrazione comunale, sia limitato a

quelli di natura immobiliare, con esclusione dei redditi professionali

del consorte, avvocato, che nel periodo considerato nell'accertamento

aveva cessato per ragioni di salute da ogni attività forense;

che la suddetta Commissione, con ordinanza del 10 marzo 1964,

accogliendo l'eccezione sollevata dalla difesa per la prima volta in

sede di discussione del ricorso, ha proposto la questione di

legittimità costituzionale: a) dell'art. 44, secondo comma, della

legge 11 gennaio 1951, n. 25, integrativo dell'art. 117 del T. U. per

la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e dell'art. 30, lett. a,

della legge 2 luglio 1952, n. 703, i quali contrasterebbero con la

riserva di legge sancita nell'art. 23 della Costituzione, in quanto non

porrebbero alcun limite alla discrezionalità degli organi

amministrativi cui è demandata la determinazione della quota di

reddito corrispondente al fabbisogno fondamentale di vita, esclusa

dalla imposta di famiglia; b) dell'art. 18, secondo comma, della legge

16 settembre 1960, n. 1014, il quale, prevedendo per alcune categorie

di contribuenti la riduzione dei redditi imponibili fino al 50 per

cento, violerebbe il principio di eguaglianza di tutti i cittadini

davanti alla legge e soprattutto quello dell'obbligo per ciascuno di

concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità

contributiva; c) dell'ultimo inciso del suddetto secondo comma, il

quale, dando ai Comuni la facoltà di fissare limiti oltre i quali è

esclusa l'applicazione del beneficio della suindicata riduzione,

violerebbe ancora una volta l'art. 23 della Costituzione, in quanto

anche qui l'esercizio di tale facoltà sarebbe meramente discrezionale.

Nelle deduzioni ritualmente presentate in questa cancelleria,

l'Avvocatura dello Stato ha osservato preliminarmente che nel ricorso

della Della Porta, non si contesta sulla quota di reddito

corrispondente al fabbisogno di vita da mandare esente dalla imposta di

famiglia e che dalla ordinanza di rimessione non è dato desumere come

la risoluzione delle suindicate questioni di legittimità

costituzionale possa avere rilevanza per la definizione del

procedimento principale;

Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca del tutto il

giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni di legittimità

costituzionale ai fini della decisione del ricorso;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

restituisce gli atti alla Commissione dei tributi locali del Comune

di Castellammare di Stabia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte