Ordinanza n. 120/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 107
e 110 cod. proc. pen. (citazione del responsabile civile) promossi con
ordinanze 19 febbraio e 18 giugno 1981, rispettivamente emesse dal
Pretore di Genova e dal Pretore di Voltri nei procedimenti penali a
carico di Cutillo Enrico e di Gulfo Domenico ed altro, iscritte ai nn.
355 e 604 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981 e n. 12 del 13
gennaio 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con le ordinanze del Pretore di Genova del 19 febbraio
1981 e del Pretore di Voltri del 18 giugno 1981 sono state sollevate
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 107 e 110 cod.
proc. pen. in quanto limitano alla parte civile la facoltà di chiedere
la citazione del responsabile civile e non consentono quindi a
quest'ultimo di chiedere la citazione dell'altro responsabile civile
per il fatto del coimputato, deducendosi che tale limitazione sarebbe
in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa
rispettivamente garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione;
Che nel giudizio proveniente dal Pretore di Voltri è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano
dichiarate non fondate;
Considerato che, con le due ordinanze sopra menzionate sono state
sollevate identiche questioni, e che pertanto i giudizi possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
Che questa Corte, con sentenza n. 38 del 1982, in relazione a
questione analoga sollevata sotto il profilo della irrazionale
disparità di trattamento e della limitazione del diritto di difesa che
le norme impugnate avrebbero concretato escludendo che anche l'imputato
oltre alla parte civile possa chiedere la citazione in giudizio del
responsabile civile, ha dichiarato la non fondatezza delle censure
ritenendo che la diversità delle situazioni raffrontate giustificava
la diversità della disciplina e che la differenza evidenziata valeva
pure ad escludere che la lamentata limitazione assumesse portata lesiva
dell'invocato diritto di difesa da parte dell'imputato, che non aveva
pretese da far valere in sede di giudizio penale nei confronti del
responsabile civile; che le ricordate argomentazioni valgono pure ad
escludere la fondatezza delle questioni attualmente sottoposte alla
Corte, in relazione alle quali si riscontrano, parallelamente, sia la
diversità delle situazioni comparate sia il difetto di interesse ad
agire nel processo penale; che non vengono addotti motivi che possano
indurre la Corte a mutare il proprio orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 107 e 110 del codice di procedura penale,
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte