Ordinanza n. 120/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/04/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 599/1973
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 51d.P.R. 597/1973
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina
dell'imposta locale sui redditi), in riferimento all'art. 51, d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), promossi con cinque ordinanze di cui
quattro emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Padova e una dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia,
rispettivamente in data 25 novembre 1985, 17 febbraio 1986 e 9
dicembre 1982 e iscritte ai nn. 581, 582, 583, 584 e 651 del Registro
Ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con n. 4 ordinanze, emesse il 25 novembre 1986 ed il
17 febbraio 1986, la Commissione tributaria di
secondo grado di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
53 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599
(Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi),
in relazione all'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul redddito delle persone
fisiche), nella parte in cui non esclude dall'ILOR, così violando il
princìpio di eguaglianza tributaria, i redditi di impresa che, come
quelli dell'agente di assicurazione, dell'agente di commercio o del
mediatore, sono da collegare in misura assai trascurabile all'impiego
di capitale ed in misura invece assai prevalente all'attività
lavorativa del contribuente, sicché appaiono sostanzialmente
assimilabili ai redditi di lavoro autonomo, i quali, in quanto privi
del requisito della patrimonialità, che costituisce la ratio
giustificatrice dell'ILOR, sono stati esclusi dall'imposta con la
sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980;
che la Commissione tributaria di primo grado di Brescia, con
ordinanza emessa il 9 dicembre 1982, ha sollevato, in riferimento
all'art. 53 Cost., analoga questione, impugnando l'art. 1 del d.P.R.
n. 599 del 1973, nella parte in cui assoggetta ad ILOR i redditi del
procacciatore di contratti di assicurazione, prodotti esclusivamente
da attività di lavoro personale, senza alcuna componente
patrimoniale;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, alla
stregua della sentenza della Corte costituzionale
n. 87 del 1986.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti in quanto in
tutti è denunziata, con censure sostanzialmente coincidenti, la
medesima disposizione, e cioè l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973
(nelle prime quattro ordinanze in relazione all'art. 51 del d.P.R. n.
597 del 1973);
che, peraltro, con le ordinanze n. 161 e n. 253 del 1986, questa
Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione,
richiamandosi alla precedente declaratoria di inammissibilità
adottata con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul duplice rilievo
che la Corte costituzionale "non è abilitata ad introdurre in
materia - mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove
classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle
operate o, comunque, considerate dalla legislazione tributaria"; e
che "la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni
di legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte,
per la semplice ragione che trattasi di un problema interpretativo",
essendo in facoltà dei giudici tributari apprezzare caso per caso se
i redditi in contestazione siano qualificabili come redditi di
impresa oppure come redditi di lavoro autonomo;
che, non essendo stati prospettati nuovi elementi di giudizio,
questa Corte ritiene di non discostarsi dalle proprie precedenti
pronunce;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599
(Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), anche in
relazione all'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), come sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost.,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte