Ordinanza n. 120/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 43legge 132/1968
- art. 47d.P.R. 130/1969
- art. 133d.P.R. 130/1969
usata come parametro
citata
- art. 47legge 833/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, lett. d),
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ("Enti ospedalieri e assistenza
ospedaliera") e degli artt. 47, primo e terzo comma, e 133 del d.P.R.
27 marzo 1969, n. 130, ("Stato giuridico dei dipendenti degli enti
ospedalieri"), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1976 dal
T.A.R. della Toscana, iscritta al n. 843 del registro ordinanze 1984
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321
dell'anno 1984;
Visto l'atto di costituzione di Acconcia Angelo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente l'impugnazione
di un provvedimento con cui si dava concreta attuazione alle norme
limitative dell'attività libero-professionale dei medici ospedalieri
presso le case di cura private, il T.A.R. della Toscana, con
ordinanza in data 23 giugno 1976 (r.o. 843 del 1984), ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 43 lett. b) legge 12 febbraio 1968, n. 132
("Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera"), 47, commi primo e
terzo, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 ("Stato giuridico dei
dipendenti degli enti ospedalieri");
che, le disposizioni impugnate vengono censurate nella parte in
cui, stabilendo per il personale sanitario l'incompatibilità con
l'esercizio dell'attività professionale in case di cura private, non
impongono a tutti gli enti ospedalieri di tenere appositi locali
qualitativamente idonei all'esercizio della predetta attività e
fissano un termine perentorio oltre il quale la stessa è comunque
vietata a prescindere dalla concreta disponibilità di ambienti
idonei ad esercitarla all'interno degli ospedali;
che, tali norme, ad avviso del giudice a quo, si porrebbero in
contrasto:
a) con gli artt. 3 e 4 Cost. in quanto, facendo dipendere
dalla mera volontà dell'ente la possibilità di praticare
l'esercizio professionale intramurale, creerebbero una ingiustificata
disparità di trattamento tra sanitari dipendenti da enti ospedalieri
che hanno apprestato ambienti idonei all'esercizio della libera
attività professionale, e sanitari dipendenti da ospedali che non
hanno voluto o potuto apprestare tali ambienti, violando, in
relazione a quest'ultimi, il principio del diritto al lavoro e alla
promozione delle condizioni che ne rendono effettivo il relativo
esercizio;
b) con l'art. 97 Cost., in quanto la suddetta disparità di
trattamento fra sanitari ospedalieri e la conseguente ed
ingiustificata diversità di regolamentazione del settore, che si
potrebbe di fatto creare fra gli enti, violerebbe il principio di
buon andamento;
che la parte, ricorrente nel giudizio a quo, si è costituita
chiedendo l'emanazione di una pronuncia di illegittimità
costituzionale, mentre, l'Avvocatura Generale dello Stato,
intervenendo, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che le norme impugnate, pur non essendo più in vigore
(in quanto implicitamente abrogate dagli artt. 47 n. 4 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e 35, quinto comma, lett. c), del d.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761, che hanno garantito il diritto all'esercizio
della libera attività professionale anche al di fuori delle
strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale), trovano
tuttavia ancora applicazione nel giudizio a quo, in relazione agli
effetti medio tempore prodotti;
che la sollevata questione, con riguardo all'asserita violazione
degli artt. 3 e 4 Cost., è stata già dichiarata non fondata da
questa Corte con la sentenza n. 103 del 1977, e manifestamente
infondata con la successiva pronuncia n. 175 del 1982;
che ad identiche conclusioni, in relazione ai menzionati
parametri, deve dunque pervenirsi anche nel presente giudizio, non
essendo stati addotti argomenti nuovi che possano indurre a
discostarsi dalle precedenti decisioni;
che nella citata sentenza n. 103 del 1977 la Corte ha affermato
che l'esistenza o meno di idonee attrezzature all'interno degli
ospedali costituisce "un fatto accidentale", inerente all'attuazione
della legge, e quindi cagione di una disparità di mero fatto,
irrilevante sotto il profilo del rispetto del principio di
eguaglianza;
che, pertanto, non sussiste neanche l'asserito contrasto con
l'art. 97 Cost., dal momento che esso viene prospettato come diretta
conseguenza della diversità di situazioni che può determinarsi, sia
fra medici ospedalieri che fra enti di uno stesso settore, in
ragione, appunto, dell'esistenza o meno di locali idonei
all'esercizio dell'attività libero-professionale;
che, quindi, anche in relazione a tale parametro è manifesta
l'infondatezza della questione;
visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 43 lett. b) legge 12 febbraio 1968, n.
132, ("Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera"), 47, commi primo e
terzo, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 ("Statuto giuridico dei
dipendenti degli enti ospedalieri"), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 4, 97 Cost., dal T.A.R. Toscana con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte