Ordinanza n. 120/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 74/1987
- art. 8legge 74/1987
- art. 23legge 74/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo
comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge
6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio), nonché dell'art. 23 della stessa legge,
promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1989 dalla Corte d'appello
di Trento nel procedimento civile vertente tra Tschigg Filomena e
Zublasing Heinrich ed altri, iscritta al n. 442 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di separazione personale tra
coniugi, la Corte di appello di Trento ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre
1970, n. 898, come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n.
74, nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, che prevedono che
l'appello avverso le sentenze pronunciate in tali giudizi "è deciso
in camera di consiglio";
che il giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione -
perché l'appello è stato proposto con atto di citazione, pur
conservabile come ricorso, regolarmente notificato, ma depositato
oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza
impugnata - dubita della legittimità costituzionale delle norme
denunciate, che avrebbero introdotto il rito camerale in un solo
grado del giudizio, nel quale più incisiva è la cognizione del
merito, e per processi altamente conflittuali, al di fuori di
obiettive e razionali esigenze che sole avrebbero giustificato la
scelta del legislatore; e che la omessa indicazione delle norme
procedurali applicabili in tali processi di appello (specie in tema
di facoltà di prova), non ovviabile con alcuna attività
interpretativa, costituirebbe di per sé vizio di legittimità
costituzionale;
che non si è costituita alcuna parte privata;
che è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, eccependo la inammissibilità della questione, per avere il
giudice remittente omesso la scelta interpretativa in ordine alle
norme procedurali applicabili al giudizio di appello in esame, e, nel
merito, negando che il legislatore, con le norme denunciate, abbia
introdotto il rito camerale, sicché inconferenti apparirebbero le
censure inerenti alla pretesa sommarietà del giudizio, e sostenendo
viceversa che la "camera di consiglio" sia prevista per la sola fase
decisoria e valga ad escludere - salva specifica autorizzazione del
giudice - lo scambio di comparse conclusionali e/o la discussione
orale per esigenze di rapidità e di riservatezza, discrezionalmente
apprezzate dal legislatore, senza alcuna incidenza sul diritto di
difesa delle parti;
Considerato che la eccezione di inammissibilità va disattesa in
quanto dall'ordinanza di rimessione si ricava che, diversamente da
quanto si asserisce dall'interveniente, il giudice a quo ha operato
la scelta interpretativa circa la non applicabilità alla intera fase
dell'appello delle norme procedurali tipiche del procedimento
contenzioso, precisando al riguardo che altrimenti "non si vedrebbe
quale utilità pratica possa avere indotto il legislatore ad una tale
riforma", ovverosia all'introduzione del rito camerale in detta fase
del processo;
che, nel merito, questioni sostanzialmente identiche, sono già
state dichiarate non fondate con sentenza n. 543 del 1989 e
manifestamente infondate con ordinanza n. 587 del 1989 e non
risultano profili nuovi che possano indurre la Corte ad un diverso
avviso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre
1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove
norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte