Ordinanza n. 120/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 46/1958
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma
(rectius: settimo comma), della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove
norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), promosso con
ordinanza emessa il 23 ottobre 1989 dalla Corte dei conti - Sez. III
giur.le, sul ricorso proposto da Lussana Fabrizia, iscritta al n. 686
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Lussana Fabrizia nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei conti, con ordinanza del 23 ottobre
1989, pervenuta il 23 ottobre 1990 (R.O. n. 686 del 1990), sul
ricorso proposto da Lussana Fabrizia, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma (rectius:
settimo comma), della legge 15 febbraio 1958, n. 46 nella parte in
cui stabilisce il termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica
per l'impugnativa dei provvedimenti in materia di riscatto dei
servizi;
che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli
artt. 3, 24, 113 della Costituzione in quanto risulterebbe
un'ingiustificataed irrazionale disparità di trattamento tra la
disciplina della pensione e quella del riscatto che è ad essa
finalizzato, nonché tra riscatti trattati con provvedimento autonomo
e riscatti trattati congiuntamente alla pensione;
che nel giudizio si è costituita la parte privata che,
riportandosi alla motivazione dell'ordinanza di rimessione, ha
concluso per la fondatezza della questione;
che è altresì intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato,
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che la medesima questione, sia pure con riguardo ad
altra norma, è stata già dichiarata manifestamente infondata (ord.
n. 852 del 1988);
che non sono stati prospettati motivi nuovi e diversi idonei a
giustificare un mutamento della decisione, trovando applicazione,
anche nella fattispecie, le ragioni addotte nell'ordinanza richiamata
e, cioè, quelle della diversità tra diritto di pensione e diritto
di riscatto, il cui esercizio è ragionevolmente sottoposto ad un
termine di decadenza, compatibile con la sua funzione;
che l'eventuale diversità di trattamento con il riscatto
esercitato in uno con la pensione non rileva nella fattispecie,
trattandosi di ipotesi di riscatto esercitato autonomamente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, ultimo comma (rectius: settimo comma),
della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni
ordinarie a carico dello Stato), in relazione agli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte