Ordinanza n. 120/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
- art. 1legge 15/1992
- art. 9legge 15/1992
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 701Codice di procedura civile
- art. 82legge 570/1960
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo
comma, lett. a), e 32, primo comma, n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967,
n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali), come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio
1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e
al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), promosso
con ordinanza emessa il 3 luglio 1992 dal Pretore di Taranto -
sezione distaccata di S. Giorgio Jonico nel procedimento civile
vertente tra Fanigliulo Cosimo e il Comune di S. Giorgio Jonico,
iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, con delibera del Consiglio comunale di S. Giorgio
Jonico in data 27 aprile 1992, vistata dalla Commissione regionale di
controllo in data 15 maggio 1992, Cosimo Fanigliulo veniva dichiarato
decaduto dalla carica di consigliere comunale per essere stato
cancellato dalle liste elettorali in conseguenza della dichiarazione
di fallimento pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza 3
febbraio 1992;
che il provvedimento di cancellazione della Commissione
elettorale comunale è stato impugnato dall'interessato ai sensi
dell'art. 82 della legge 16 maggio 1960, n. 570;
che, pendente il giudizio di impugnativa davanti alla Corte
d'appello di Lecce, il Pretore di Taranto - sezione distaccata di S.
Giorgio Jonico, adito in via di urgenza dal Fanigliulo con una
domanda di sospensione della delibera del consiglio comunale, ha
sollevato, con ordinanza del 3 luglio 1992, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 32, primo
comma, n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituiti dagli
artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, "nella parte in cui
non prevedono che la perdita della capacità elettorale attiva del
fallito debba conseguire al passaggio in giudicato della sentenza
dichiarativa di fallimento", per contrasto con l'art. 3, primo comma,
della Costituzione;
Considerato che, essendo già pendente la causa per il merito,
competente a pronunciare sulla domanda di provvedimento d'urgenza ai
sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., sempre che applicabile nella
specie, era lo stesso giudice del merito (art. 701 cod. proc. civ.);
che, pertanto, il Pretore remittente è un giudice
manifestamente incompetente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. a), e
32, primo comma, n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione
del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come
sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15
(Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e al testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), sollevata, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore
di Taranto - sezione distaccata di S. Giorgio Jonico con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte