Ordinanza n. 120/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 6legge 816/1985
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto comma
(recte, quinto capoverso), della legge della Regione siciliana 24
giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana
della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative,
permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione
delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni
provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e
incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di
quartiere), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1992 dal
Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Di Maggio
Giuseppe e la Presidenza della Regione siciliana ed altro, iscritta
al n. 139 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di intervento della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Pretore di Palermo, nel procedimento civile
vertente tra Di Maggio Giuseppe e la Presidenza della Regione
siciliana, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6, quinto capoverso, della
legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per
l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985,
n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli
amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i
componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in
materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri
comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui prevede che
al funzionario supplente delle commissioni provinciali di controllo
sia corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000, e non un
compenso determinato in proporzione all'indennità stabilita per il
componente effettivo e al numero delle sedute tenute;
che, ad avviso del giudice a quo, detta norma sarebbe fonte di
ingiustificata disparità di trattamento a danno del componente
supplente, qualora questi partecipi alla maggioranza o, addirittura,
alla totalità delle sedute della commissione - com'è avvenuto nella
fattispecie - per la persistente assenza di un componente effettivo;
Considerato che la disposizione denunziata introduce una
disciplina differenziata per le indennità di carica dei componenti,
effettivi e supplenti, delle commissioni provinciali di controllo,
secondo modalità che sono espressione di una razionale ponderazione
del legislatore regionale;
che la controversia all'esame del giudice rimettente trae spunto
dalla situazione determinatasi nella commissione provinciale di
controllo di Palermo a causa della reiterata assenza di alcuni membri
effettivi, cui si sarebbe potuto far fronte dichiarando la decadenza
di detti componenti, ai sensi dell'art. 32, primo comma,
dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana, di cui alla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Palermo con l'ordinanza indicata in
epigrafe, dell'art. 6, quinto capoverso, della legge della Regione
siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella
Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente
aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.
Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle
commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di
ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali,
provinciali e di quartiere), nella parte in cui prevede che al
funzionario supplente delle commissioni provinciali di controllo sia
corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000, e non un compenso
determinato in proporzione all'indennità stabilita per il componente
effettivo e al numero delle sedute tenute.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte