Ordinanza n. 120/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile
1994 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di
Falardi Gian Pietro ed altro, iscritta al
n. 407 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Brescia
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 81, secondo comma, del codice penale "nei
limiti in cui non consente l'applicazione del beneficio della
continuazione ai reati colposi";
che, ad avviso del remittente, detta preclusione costituisce una
violazione del principio della parità di trattamento in quanto, in
caso di contravvenzioni colpose, il trattamento sanzionatorio risulta
più grave di quello applicabile in caso di analoghe contravvenzioni
dolose;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della
questione;
Considerato che nel medesimo provvedimento di rimessione il
giudicante dà atto di non aver ancora stabilito la natura dolosa o
colposa delle fattispecie di reato sottoposte al suo esame;
che pertanto la questione, presentandosi, allo stato, meramente
eventuale e priva dell'indispensabile requisito della rilevanza, va
ritenuta manifestamente inammissibile (v. ordd. nn. 76, 370, 412, 498
e 566 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte