Ordinanza n. 120/1999
Altra decisione · depositata il 02/04/1999 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47d.lgs. 507/1993
- art. 4legge 421/1992
usata come parametro
citata
- art. 23Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 31legge 448/1998
- art. 17legge 127/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promossi
con ordinanze emesse il 9 novembre 1996 dalla Commissione tributaria
provinciale di Cagliari, il 19 aprile 1997 dalla Commissione
tributaria provinciale di Brindisi, il 22 dicembre 1997 (n. 2
ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia,
il 10 dicembre 1997 e il 4 maggio 1998 dalla Commissione tributaria
provinciale di Torino, ed il 19 giugno 1998 (n. 3 ordinanze) dalla
Commissione tributaria provinciale di Arezzo, rispettivamente
iscritte ai nn. 167 e 556 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 357,
358, 648, 835, 844, 845 e 846 del registro ordinanze 1998 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 37,
prima serie speciale, dell'anno 1997 e nn. 21, 38, 45 e 47, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione dell'Enel S.p.a. e della IPE S.r.l.,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Enrico Potito per l'Enel S.p.a., Adriano Rossi
per l'IPE S.r.l. e l'Avvocato dello Stato Michele Dipace per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso dall'ENEL S.p.a.
avverso l'accertamento d'ufficio per il pagamento, relativamente
all'anno 1995, della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree
pubbliche del comune di Sant'Antioco, la Commissione tributaria
provinciale di Cagliari, con ordinanza del 9 novembre 1996 (r.o. n.
167 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza locale);
che, secondo il rimettente, la disposizione denunciata, nel
dettare i criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione
del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi in genere,
destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione
di pubblici servizi, contrasta con l'"art. 76, primo comma, della
Costituzione", per aver omesso, nella determinazione della predetta
tassa, "di dividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio
economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della
variazione in aumento del 50%, rispetto alla tassazione
precedentemente in vigore", quali criteri, "di carattere generale,
applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione", previsti
dall'art. 4, comma 4 (rectius: lettera b), punto 1)) della legge 23
ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale);
che la questione di costituzionalità dell'art. 47, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 507 del 1993, è stata sollevata, in
termini analoghi a quelli prospettati dal predetto giudice a quo con
altre 6 ordinanze, emesse, nel corso di altrettanti giudizi tributari
promossi dall'Enel S.p.a. in ordine alla tassazione per gli anni dal
1995 al 1997, rispettivamente: dalla Commissione tributaria
provinciale di Brindisi (in data 19 aprile 1997; r.o. n. 556 del
1997), dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (2
ordinanze del 22 dicembre 1997; r.o. nn. 357 e 358 del 1998) e dalla
Commissione tributaria provinciale di Arezzo (3 ordinanze del 19
giugno 1998; r.o. nn. 844, 845 e 846 del 1998);
che, inoltre, avverso il menzionato decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507 "nella parte in cui, all'art. 47, ... ha
provveduto per la rideterminazione delle tariffe nonché per la
prevista tassazione forfetaria per particolari installazioni ed
allacciamenti tecnici" è stata sollevata questione di
costituzionalità anche dalla Commissione tributaria provinciale di
Torino, la quale, con ordinanza emessa (sempre in un giudizio
promosso dall'Enel S.p.a avverso la tassazione per l'anno 1996) in
data 10 dicembre 1997 (r.o. n. 648 del 1998), ne ha denunciato il
contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per non essersi
conformato all'indirizzo contenuto nell'"art. 4, lett. b, punto 1,
secondo periodo" (rectius: art. 4, comma 4, lettera b), punto 1,
secondo periodo) della legge delega n. 421 del 1992, "concernente il
limite di tassazione delle variazioni in aumento per le occupazioni
permanenti";
che, infine, con ordinanza in data 4 maggio 1998 (r.o. n. 835 del
1998), emessa in un giudizio tributario promosso dalla S.N.A.M.
S.p.a. relativamente alla tassazione per l'anno 1995, la Commissione
tributaria provinciale di Torino ha, nuovamente, sollevato questione
di legittimità costituzionale del predetto decreto legislativo n.
507 del 1993, denunciando l'art. 47, comma 2;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nel
prevedere "per le occupazioni del sottosuolo con condutture, cavi
ecc. una tariffa per ogni Km. lineare o frazione di esso, comportando
tariffe identiche per occupazioni da m. 1 a km. 1", contrasterebbe:
con l'art. 76 della Costituzione, per aver esorbitato
dall'ambito fissato dall'art. 4, comma 4, lettera b), punto 2, della
legge delega n. 421 del 1992, in quanto, nonostante sussistesse un
vincolo "ad emanare una normativa di armonizzazione e revisione
dell'imposta avuto riguardo a parametri significativi", il
legislatore delegato "ha modificato profondamente la struttura del
tributo stesso";
con l'art. 23 della Costituzione, per la lesione del principio
della riserva relativa di legge, essendo "state trasformate in senso
punitivo per il contribuente le norme in materia di tassazione
dell'occupazione del sottosuolo senza che a ciò corrispondesse una
correlativa delega delle Camere";
con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, avendo sottoposto
"fattispecie diverse (occupazioni che possono variare da metri
lineari 1 a 1.000)" ad "un'identica tassazione", vulnerando, così, i
principi di eguaglianza e di capacità contributiva;
che, in relazione al giudizio di cui all'ordinanza della
Commissione tributaria provinciale di Cagliari (r.o. n. 167 del
1997), mentre l'Enel S.p.a. ha invocato l'accoglimento della
questione di costituzionalità sollevata dal rimettente, la IPE
S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per
il comune di Sant'Antioco, ha chiesto, invece, una declaratoria di
infondatezza della questione medesima;
che in tutti i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza, o
per l'inammissibilità, delle sollevate questioni.
Considerato che, per l'identità o, comunque, per la connessione
del loro oggetto, i giudizi vanno riuniti;
che la materia sulla quale si incentrano le censure dei
rimettenti è stata oggetto di recenti interventi legislativi, tra i
quali, da ultimo e successivamente a tutte le ordinanze di
rimessione, quello attuato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, il
cui art. 31, comma 27, consente a comuni e province, "per i rapporti
non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507", di disporre, con propria deliberazione, "anche con effetto
retroattivo", le agevolazioni previste dall'art. 17, comma 63, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizione, peraltro, anch'essa
intervenuta successivamente a talune delle menzionate ordinanze di
rimessione), "nonché determinare criteri e modalità di definizione
agevolata";
che, pertanto, alla luce del richiamato ius superveniens e,
segnatamente, della disposizione che contempla modalità di
definizione agevolata dei rapporti non conclusi, si rende necessaria
la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ai quali spetta
valutare, sotto il profilo della perdurante rilevanza delle sollevate
questioni di costituzionalità, l'eventuale incidenza della normativa
sopravvenuta sui giudizi innanzi a loro pendenti (vedi, tra le altre,
ordinanze n. 147 del 1995 e n. 457 del 1992).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle
Commissioni tributarie provinciali rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte