Ordinanza n. 120/2000
Altra decisione · depositata il 27/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 507Codice di procedura penale
- art. 1legge 386/1990
- art. 29d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
- art. 8legge 205/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1998
dal pretore di Monza nel procedimento penale a carico di S.M.,
iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di
un imputato tratto a giudizio per il reato previsto dall'art. 1 della
legge 15 dicembre 1990, n. 386 (emissione di assegno senza
autorizzazione), il pretore di Monza ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consente all'imputato di richiedere l'applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. relativamente al fatto diverso
contestato in dibattimento, "allorché esso non concerna un fatto che
risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio
dell'azione penale o l'imputato non abbia tempestivamente proposto la
richiesta in ordine alle originarie imputazioni";
che, al riguardo, il rimettente espone che, all'esito degli
accertamenti disposti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il
pubblico ministero, modificando l'originaria imputazione, aveva
contestato il reato di cui all'art. 2 della legge n. 386 del 1990
(emissione di assegno senza provvista), in ordine al quale l'imputato
aveva formulato richiesta di applicazione della pena;
che, a giudizio del rimettente, sarebbero violati l'art. 3
Cost., per l'ingiustificato diverso trattamento riservato agli
imputati che nel corso del dibattimento si trovino a rispondere di
fatti e reati diversi da quelli di cui all'originario capo di
imputazione, e l'art. 24 Cost., perché all'imputato sarebbe impedito
di esercitare il diritto di difesa e, specificamente, di avvalersi
della facoltà di accedere al rito semplificato;
che il rimettente è consapevole che analoga questione di
legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata dalla Corte
costituzionale con ordinanza n. 213 del 1992, ma ritiene che i
successivi interventi della Corte in materia (vengono espressamente
richiamate le sentenze n. 98 del 1996 e n. 530 del 1995) rendano
necessario un nuovo scrutinio di costituzionalità;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione proposta
inammissibile e comunque non fondata in base al rilievo che,
contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, l'orientamento
espresso dalla Corte nell'ordinanza n. 213 del 1992 sarebbe stato
ribadito nella più recente sentenza n. 265 del 1994 e non
contraddetto dalle successive pronunce.
Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione la
fattispecie oggetto di contestazione suppletiva nel giudizio a quo è
stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 29 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio), in attuazione degli
artt. 1 e 8 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per
la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario);
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice
rimettente affinché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Monza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte