Ordinanza n. 121/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 332d.P.R. 289/1955
- art. 2d.P.R. 289/1955
usata come parametro
citata
- art. 26d.P.R. 289/1955
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto
comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo modificato dall'art. 2
del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, promosso con ordinanza 22 giugno
1961 dal Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - nel procedimento
amministrativo vertente tra l'"Azienda Generale Italiana Petroli" e la
"Esso Standard Italiana" da una parte, e il Ministero dell'interno, il
Ministero delle finanze, il Comune di Napoli e la Commissione centrale
per la finanza locale, dall'altra, iscritta al n. 25 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 65 del 10 marzo 1962.
Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione
del Giudice Nicola Jaeger;
Ritenuto che, nel sopraricordato procedimento amministrativo
pendente davanti al Consiglio di Stato, le Società ricorrenti hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 332,
quinto comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dall'art.
2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289;
che il Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - ha ritenuto la
questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata
in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione e,
pertanto, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
che avanti alla Corte si sono costituiti sia l'"Azienda Generale
Italiana Petroli" e la "Esso Standard Italiana", sia i Ministeri
dell'interno e delle finanze, tramite l'Avvocatura generale dello
Stato, ed il Comune di Napoli;
Considerato che nelle more del giudizio questa Corte con sentenza
n. 2 del 30 gennaio 1962 ha dichiarato la illegittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 332, comma quinto, del T.U. 3 marzo
1934, n. 383, come modificata dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955,
n. 289;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al
Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI- GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte