Ordinanza n. 121/1983
Altra decisione · depositata il 29/04/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
citata
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dalla Regione Marche, notificato il 25
maggio 1982 e depositato il 3 giugno successivo,
contro
il Presidente del Consiglio dei ministri, per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, dell'atto in data 26 marzo 1982 n. 8069,
con cui la Commissione governativa di controllo sull'amministrazione
della Regione Marche ha annullato la delibera n. 3251 del 9 settembre
1981 (nonché il successivo atto di chiarimenti n. 816 del 12 marzo
1982), di attribuzione, da parte della Giunta regionale, del
trattamento economico al direttore generale dell'Ente di sviluppo delle
Marche, dopo la precedente approvazione della sua nomina decisa dal
presidente e assentita dal consiglio d'amministrazione dell'ente
stesso.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito il relatore, giudice costituzionale Francesco Saja;
ritenuto preliminarmente che la Presidenza del Consiglio dei
ministri è intervenuta fuori del termine fissato dall'art. 27 terzo
comma prima parte delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale del 16 marzo 1956, termine che va considerato
perentorio, come questa Corte ha reiteratamente precisato (cfr. sent.
n. 170/75; 150/76) e che pertanto l'Avvocatura dello Stato è esclusa
dalla partecipazione all'odierna discussione;
ritenuto che l'istanza di sospensione non può essere accolta, in
quanto si tratta di un atto (di controllo) che ha annullato un
provvedimento non immediatamente eseguibile (relativo al trattamento
economico di un pubblico funzionario), sicché, anche se fosse disposta
la sospensione di detto atto, il provvedimento controllato rimarrebbe
pur sempre privo di efficacia, non potendo la sospensione sostituire
l'atto approvativo da cui dipende l'efficacia del provvedimento
predetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, rigetta
l'istanza di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte