Corte costituzionale

Ordinanza n. 121/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26d.l. 429/1982

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma,

del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516,

promossi con quattro ordinanze emesse il 28 maggio 1987 dalla

Commissione Tributaria di secondo grado di Palermo, rispettivamente

iscritte ai nn. 424, 425, 426 e 427 del registro ordinanze 1988 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di

Palermo, nel procedimento istaurato dall'Ufficio Provinciale I.V.A.

di Palermo, contro la S.p.a. INCCAB a seguito della impugnazione

dell'avviso di rettificazione della dichiarazione annuale relativa

all'anno 1977, con ordinanza del 28 maggio 1987, pervenuta a questa

Corte il 13 luglio 1988 (R.O. n. 424 del 1988), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma,

del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, modificato dalla legge di

conversione 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consente la

notifica dell'accertamento della rettifica da parte dell'Ufficio

finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione

integrativa anziché sino alla data di entrata in vigore dello stesso

decreto legge n. 429 del 1982;

che, secondo la remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 97

della Costituzione in quanto, rimettendo all'Ufficio finanziario la

facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in

vigore del decreto legge in esame, purché anteriormente alla

dichiarazione integrativa, lascerebbe l'Ufficio arbitro di

determinare una situazione più o meno favorevole per il contribuente

consentendogli o meno di godere della definizione agevolata, in

contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di corretto

funzionamento della pubblica amministrazione;

che la stessa Commissione Tributaria ha sollevato identica

questione sempre nel giudizio tra l'Ufficio Provinciale I.V.A. di

Palermo e S.p.a. INCCAB per gli anni 1978 (ordinanza n. 425 del

1988), 1979 (ordinanza n. 426 del 1988), 1980 (ordinanza n. 427 del

1988);

che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo per la infondatezza della questione;

Considerato che i quattro ricorsi prospettano la stessa questione

per cui, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi

con un unico provvedimento;

che la stessa questione è stata dichiarata non fondata con

sentenza n. 575 del 1988 e successivamente manifestamente infondata

con l'ordinanza n. 1075 del 1988;

che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legge 10 luglio

1982, n. 429, (Norme per la repressione dell'evasione in materia di

imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la

definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato

dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione

Tributaria di secondo grado di Palermo, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte