Ordinanza n. 121/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma,
del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516,
promossi con quattro ordinanze emesse il 28 maggio 1987 dalla
Commissione Tributaria di secondo grado di Palermo, rispettivamente
iscritte ai nn. 424, 425, 426 e 427 del registro ordinanze 1988 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di
Palermo, nel procedimento istaurato dall'Ufficio Provinciale I.V.A.
di Palermo, contro la S.p.a. INCCAB a seguito della impugnazione
dell'avviso di rettificazione della dichiarazione annuale relativa
all'anno 1977, con ordinanza del 28 maggio 1987, pervenuta a questa
Corte il 13 luglio 1988 (R.O. n. 424 del 1988), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma,
del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, modificato dalla legge di
conversione 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consente la
notifica dell'accertamento della rettifica da parte dell'Ufficio
finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione
integrativa anziché sino alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto legge n. 429 del 1982;
che, secondo la remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 97
della Costituzione in quanto, rimettendo all'Ufficio finanziario la
facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in
vigore del decreto legge in esame, purché anteriormente alla
dichiarazione integrativa, lascerebbe l'Ufficio arbitro di
determinare una situazione più o meno favorevole per il contribuente
consentendogli o meno di godere della definizione agevolata, in
contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di corretto
funzionamento della pubblica amministrazione;
che la stessa Commissione Tributaria ha sollevato identica
questione sempre nel giudizio tra l'Ufficio Provinciale I.V.A. di
Palermo e S.p.a. INCCAB per gli anni 1978 (ordinanza n. 425 del
1988), 1979 (ordinanza n. 426 del 1988), 1980 (ordinanza n. 427 del
1988);
che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per la infondatezza della questione;
Considerato che i quattro ricorsi prospettano la stessa questione
per cui, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi
con un unico provvedimento;
che la stessa questione è stata dichiarata non fondata con
sentenza n. 575 del 1988 e successivamente manifestamente infondata
con l'ordinanza n. 1075 del 1988;
che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legge 10 luglio
1982, n. 429, (Norme per la repressione dell'evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato
dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione
Tributaria di secondo grado di Palermo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte