Ordinanza n. 121/1991
Altra decisione · depositata il 15/03/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 409Codice di procedura civile
- art. 28legge 300/1970
- art. 409legge 847/1977
- art. 1legge 847/1977
usata come parametro
citata
- art. 25Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 28Statuto dei lavoratori
- art. 6legge 146/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409 del
codice di procedura civile e 1 della legge 8 novembre 1977, n. 847
(Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533 e la
procedura di cui all'art. 28 della legge 28 maggio 1970, n. 300),
promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1990 dal Tribunale di Roma
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e la Federazione Sindacale delle
Rappresentanze di Base, iscritta al n. 702 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 30
aprile 1990 (R.O. n. 702 del 1990), nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
Federazione Sindacale delle Rappresentanze di Base, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice
procedura civile e dell'art. 1 della legge 8 novembre 1977, n. 847
(Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533 e la
procedura di cui all'art. 28 della legge 28 maggio 1970, n. 300)
nella parte in cui tra le controversie alle quali si applicano le
disposizioni del libro secondo, titolo IV, capo I di detto codice,
non comprendono anche le controversie promosse - nelle forme
ordinarie e non con ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300 - dal sindacato ed in particolare dalle organizzazioni sindacali
dell'impiego statale, per far valere nei confronti del datore di
lavoro, ossia nei confronti dello Stato, i propri diritti soggettivi
alla libertà ed all'attività sindacale e all'esercizio del diritto
di sciopero, non correlati con posizioni soggettive inerenti al
rapporto individuale di impiego di singoli dipendenti;
che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparità di
trattamento della ipotesi considerata, rispetto a quelle che si
propongono ex art. 28, legge n. 300 del 1970, imponendosi nell'una e
nelle altre identiche esigenze di tutela;
b) l'art. 25 della Costituzione per la lesione del principio
costituzionale del giudice naturale inteso come specificazione, in
tema di ripartizione delle competenze, del canone di coerenza
dell'ordinamento di cui l'art. 3 della Costituzione costituisce
espressione generale;
c) l'art. 97 della Costituzione per la lesione del principio
del buon andamento della pubblica amministrazione tra cui vanno
compresi anche gli uffici giudiziari;
che nel giudizio dinanzi questa Corte è intervenuta
l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri, la quale ha concluso per la
inammissibilità della questione ed, in subordine, per la
infondatezza.
Considerato che successivamente all'ordinanza di remissione è
intervenuto a regolare la materia l'art. 6 della legge 12 giugno
1990, n. 146;
che, pertanto, si rende necessario un riesame della rilevanza
della questione alla stregua delle suddette norme e che a tal fine
gli atti vanno restituiti al giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte