Ordinanza n. 121/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 22 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Santoro
Emilio, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Avellino ha, con ordinanza del 22 aprile 1991, sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura
penale, come risultante a seguito della sentenza costituzionale n.
445 del 1990, nella parte in cui non prevede che il termine per le
ulteriori indagini fissato dal giudice per le indagini preliminari il
quale, di fronte ad una richiesta del pubblico ministero di
archiviazione per estinzione del reato a seguito di amnistia, ravvisi
la necessità di ulteriori indagini e le indichi al pubblico
ministero, possa superare il termine per il compimento delle indagini
preliminari;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte con ordinanza n. 436 del 1991,
successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha già
dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 112
della Costituzione, un'identica questione avente ad oggetto, oltre
che la norma adesso denunciata, anche gli artt. 407 e 409, quarto
comma, del codice di procedura penale in quanto fondata su un'erronea
interpretazione delle norme censurate;
che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o
diversi da quelli allora esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Avellino con ordinanza del 22 aprile 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte