Ordinanza n. 121/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 710Codice di procedura civile
- art. 739Codice di procedura civile
- art. 1legge 331/1988
- art. 8legge 74/1987
usata come parametro
citata
- art. 325Codice di procedura civile
- art. 326Codice di procedura civile
- art. 191266r.d. 1443/1940
- art. 343Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 710 del codice
di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29
luglio 1988, n. 331 (Modifica dell'articolo 710 del codice di
procedura civile in materia di modificabilità dei provvedimenti del
tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi), promosso
con ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla Corte di appello di
Torino nel procedimento civile vertente tra Messina Giuseppa Rosaria
e Mangano Paolo, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio per la revisione dei
provvedimenti conseguenti alla separazione legale dei coniugi, la
Corte di appello di Torino, con ordinanza del 19 gennaio 1993, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 710
codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della legge
29 luglio 1988 n. 331;
che nell'ordinanza di rimessione si precisa che uno dei coniugi
aveva proposto reclamo contro il decreto del tribunale, con il quale
erano stati modificati i provvedimenti in materia economica nonché
le modalità di visita della prole, e che l'altro coniuge,
costituitosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità del
reclamo perché proposto oltre i dieci giorni previsti nell'art. 739,
secondo comma, del codice di procedura civile, donde la rilevanza
della questione di legittimità costituzionale della norma denunciata
(art. 710 del codice di procedura civile) che, nel prevedere il
procedimento in camera di consiglio, implicitamente richiama la
disciplina dettata per esso, quanto ai termini, dall'art. 739,
secondo comma, del codice di procedura civile;
che nell'ordinanza si premette che un giudizio, avente per
oggetto diritti e status, non può essere strutturato in forme
camerali, né assoggettato ad una scarna regolamentazione del
contraddittorio, ad una "sorta di indeterminatezza istruttoria" e ad
una disciplina dell'impugnativa "polarizzata nel reclamo e contornata
dai rimedi della modifica o della revoca", potendo il modello della
camera di consiglio essere riservato soltanto per talune materie di
giurisdizione volontaria;
che nella stessa ordinanza si richiama la dottrina, secondo la
quale per talune situazioni soggettive e per talune materie il rinvio
al procedimento camerale dovrebbe intendersi limitato al richiamo
delle regole concernenti la forma dell'atto introduttivo (ricorso, in
luogo dell'atto di citazione) e la investitura "integrale"
dell'organo giudicante, senza la sua scomposizione nelle due fasi,
istruttoria e decisoria, mentre, viceversa, il "diritto vivente" si
sarebbe attestato per inerzia su di un'interpretazione tale da
presupporre in quei casi il richiamo anche ad "altri e più gravi
lineamenti del rito camerale, quelli che riguardano il
contraddittorio ed i rimedi del decreto";
che il giudice a quo riconosce che già questa Corte ha
affrontato il problema con le sentenze nn. 543 e 573 del 1989, ma le
motivazioni usate per rigettare le questioni allora sollevate non
sono apparse convincenti, donde la necessità di un "ripensamento
radicale della Corte costituzionale sul ricorso da parte del
legislatore ordinario alla procedura camerale ex artt. 737 e ss. a
tutela di diritti o status";
che, in particolare, nell'ordinanza si ricorda che questa Corte
nelle richiamate sentenze ha affermato che, nella specifica materia
ivi trattata, il termine per appellare è quello previsto dagli artt.
325 e 326 del codice di procedura civile per le sentenze, e che, ove
si ritenga che la forma dell'appello debba essere quella del ricorso
e non dell'atto di citazione, detto termine è rispettato col solo
deposito tempestivo del ricorso in cancelleria, ben potendo la
notifica del ricorso medesimo e del pedissequo decreto presidenziale
di fissazione dell'udienza avvenire oltre il termine ordinario per
l'appello, purché entro il termine perentorio fissato dal giudice:
ma in tal modo verrebbe rimesso "all'interpretazione dei giudici
ordinari l'individuazione della forma dell'atto di appello";
che, inoltre, essendosi dalla Corte ammesso che nel rito
camerale sia possibile acquisire ogni specie di prova precostituita o
procedere alla formazione di qualsiasi prova, purché il relativo
modo di assunzione sia compatibile con la natura camerale del
procedimento, il giudice delle leggi avrebbe eluso "il problema
rappresentato dall'essenzialità o meno, ai fini del diritto di
difesa, del rispetto delle modalità di assunzione delle prove
dettate dagli artt. 191-266 del codice di procedura civile e dei
limiti della incompatibilità di tali modalità con la schematica e
rudimentale procedura camerale ex artt. 737 e seguenti del codice di
procedura civile .., tutta o quasi rimessa alla determinazione
discrezionale del singolo giudice";
che, ancora, essendosi ritenuto nelle precedenti decisioni della
Corte che, in mancanza di una norma la quale vieti la assistenza
tecnica, questa sia implicitamente ammessa, ciò non elimina
"l'incongruenza di una disciplina che comporta per le parti la
necessità della difesa tecnica solo nel corso del giudizio di primo
grado e non anche nel giudizio di appello";
che, infine, in relazione alle ulteriori considerazioni
contenute nelle ricordate sentenze, nella medesima ordinanza si
sostiene: a) che la possibilità dell'appellato di proporre appello
incidentale - ritenuta dalla Corte non incompatibile con il rito
camerale - "mediante comparsa depositata direttamente nel corso della
prima udienza (art. 343, primo comma, del codice di procedura civile
..) è incompatibile con quelle esigenze di celerità che nella specie sarebbero alla base del richiamo al rito camerale in appello"; b)
e che l'affermazione, secondo cui il principio della pubblicità
delle udienze può subire eccezioni giustificate dall'esigenza di
assicurare il migliore e più rapido funzionamento del processo, è
contraddetta dall'orientamento della Corte inaugurato dalla sentenza
n. 212 del 1986 relativamente ai giudizi innanzi alle commissioni
tributarie;
che, in relazione alle indicazioni di questa Corte circa
l'applicabilità al giudizio camerale di principi e regole del
giudizio ordinario per assicurare le garanzie proprie di un processo,
si sostiene dal giudice a quo che ciò darebbe luogo ad un
"procedimento praeter legem" che "non risulta accettabile" perché
rimetterebbe, "nell'adozione di talune forme", alle determinazioni
"discrezionali" del singolo giudice la relativa disciplina, mentre la
norma processuale è "di ordine pubblico" e, dovendo essere uniforme,
va riservata al legislatore ordinario; rilievo, quest'ultimo,
sostenuto anche dalla considerazione che "le sentenze interpretative
di rigetto della Corte costituzionale, mentre possono avere una loro
giustificazione nel diritto sostanziale, mal si adattano al campo
processuale, che costituisce un sistema di garanzie che può essere
disciplinato solo dal legislatore e non ( ..) rimesso all'arbitrio di
altri organi privi di poteri normativi";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo la infondatezza della questione alla luce della costante
giurisprudenza della Corte in relazione alle norme che disciplinano
il procedimento camerale;
Considerato che l'ordinanza di rimessione affronta nel suo
complesso il problema dell'applicabilità del rito camerale in
materia di diritti soggettivi e di status e quello del potere del
giudice di determinare le forme del procedimento, in quanto le norme
(come, nella specie, l'impugnato art. 710 del codice di procedura
civile, in materia di modifica dei provvedimenti conseguenti alla
separazione dei coniugi) disciplinerebbero il relativo procedimento
in modo insufficiente a garantire il diritto di difesa;
che, nel formulare le censure, il giudice rimettente,
riproducendo taluni orientamenti critici espressi in dottrina
relativamente alle sentenze di questa Corte nn. 543 e 573 del 1989 -
che hanno rigettato analoghe questioni di legittimità costituzionale
della norma (art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74) la quale prevede
che l'appello avverso le sentenze di separazione personale sia deciso
in camera di consiglio - non prospetta elementi tali da indurre a
mutare opinione rispetto alle precedenti pronunce che pur investono
altra disciplina, ma le cui rationes decidendi ricorrono anche con
riguardo alla questione ora proposta;
che, difatti, molte delle considerazioni svolte nell'ordinanza
di rimessione o sono meramente assertive (come quelle relative alla
"scarna regolamentazione del contraddittorio" o alla
"indeterminatezza istruttoria", e quelle in materia di assunzione
delle prove, di difesa tecnica, di appello incidentale) ovvero
ribadiscono le tesi che sono già state disattese nelle richiamate
sentenze di questa Corte che, sia pur relativamente ad altra
disciplina ed anche, in particolare, per quel che concerne il diritto
di prova (sent. n. 543 del 1989), ha fornito di essa una
interpretazione adeguatrice dalla quale è possibile desumere utili
indicazioni per ogni sorta di rito camerale in merito all'adozione di
forme e di modalità tali da soddisfare i principi fondamentali del
processo, in particolare a garanzia di diritto di azione e di difesa;
che devono in proposito ancora ribadirsi i principi affermati
dalla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale esclude che
soltanto il rito ordinario sia conforme alla Costituzione e quindi
l'unico rito idoneo a soddisfare il diritto di difesa, e precisa che
la scelta del procedimento camerale per ragioni di celerità sarebbe
illegittima solo se, in relazione alle peculiari esigenze dei diversi
processi, tale scelta apparisse inidonea ad assicurare lo scopo e la
funzione del processo, e, quindi, in primo luogo il contraddittorio
(v. sent. n. 543 del 1989 e altre ivi richiamate), dovendosi
considerare che, in difetto di esplicite previsioni limitatrici di
siffatte forme e modalità, anche quel procedimento "è idoneo ad
assicurare tutte le garanzie processuali necessarie a rendere il
sistema conforme alle esigenze del diritto di difesa" (sent. 573 del
1989);
che, d'altronde, la giurisprudenza più recente della Corte di
cassazione è nel senso che il giudizio per la revisione delle
disposizioni relative ai coniugi e alla prole - nonostante che la
legge 29 luglio 1988 n. 331, modificando l'art. 710 del codice di
procedura civile, abbia stabilito per esso il rito camerale -
configura pur sempre un procedimento contenzioso, che si svolge nel
pieno contraddittorio delle parti titolari di confliggenti diritti
soggettivi e si conclude con un provvedimento che ha natura
sostanziale di sentenza;
che tale giurisprudenza ritiene altresì che il provvedimento
reso dalla Corte di appello in sede di reclamo contro il
provvedimento del tribunale, data la sua natura decisoria, è
impugnabile con ricorso per cassazione, superando così, in relazione
a talune materie concernenti diritti, possibili limiti che dovessero
ritenersi derivare dall'art. 739, ultimo comma, del codice di
procedura civile, compreso nella disciplina codicistica relativa ai
procedimenti camerali;
che, anche a seguirsi l'opinione del giudice a quo secondo cui
nel rito camerale, disciplinato dalla norma impugnata, il termine per
l'appello non è quello di 30 giorni previsto dall'art. 325 del
codice di procedura civile, bensì quello di 10 giorni stabilito
dall'art. 739 del codice stesso, quest'ultimo termine non può
ragionevolmente ritenersi ostativo del diritto di difesa, apparendo
adeguato in relazione all'interesse reciproco delle parti alla rapida
conclusione del giudizio e dovendosi anche tener conto che la domanda
può essere, nei congrui casi, riproposta al tribunale;
che, quanto all'assunto secondo cui il rito camerale non
garantirebbe la pubblicità, deve rilevarsi che non solo a questo
principio è estraneo l'invocato parametro costituzionale, ma esso
non è assoluto, ben potendo conoscere deroghe dettate dalla
specialità delle controversie (sent. n. 235 del 1993) ed avere
differenti modalità di attuazione;
che, nella specie, si è in presenza di un rito caratterizzato
dalla pubblicità degli atti depositati nel fascicolo di causa e
accessibili a chiunque vi abbia interesse; dalla ammissione delle
parti ad esporre le rispettive ragioni oralmente, di persona o con
l'assistenza tecnica di un difensore (sent. n. 151 del 1971), oppure
di farsi rappresentare da altri al fine di tale trattazione orale;
dal controllo delle parti medesime sulle fasi del procedimento; dal
contenuto della decisione che, come tale, deve essere motivata
nell'osservanza del canone di congruità argomentativa, resa pubblica
con il deposito e comunicata alle parti costituite, essendo così
assoggettata al successivo controllo di opinione, che appare idoneo a
metterla al riparo da rischi di arbitrarietà;
che in tal modo è anche assicurato il pieno rispetto delle
regole del contraddittorio (sentenza n. 543 del 1989; ordinanze nn.
587 e 105 del 1989) e garantite le posizioni delle parti dotate del
potere di impulso processuale;
che, quanto all'ultima argomentazione dell'ordinanza di rinvio,
circa l'inaccettabilità di un sistema che rimetterebbe
all'interpretazione dei giudici ordinari l'individuazione della forma
dell'atto di appello e quindi all'"arbitrio" dei singoli giudici,
"organi privi di poteri normativi", la disciplina processuale cui mal
si adatterebbero le sentenze interpretative di rigetto di questa
Corte, va rilevato che, da un canto, rispetto a quest'ultimo profilo,
l'interpretazione adeguatrice non incontra tale asserito limite
rispetto alle norme processuali (v., ad es.:, per il processo penale,
sentt. nn. 430, 266 e 142 del 1992, 401, 353 e 311 del 1991, 346 del
1990, e, per il processo civile, sentt. n. 477 e 429 del 1991, 80 del
1967), che, dall'altro, compito dei giudici è proprio quello di
interpretare le norme di cui devono fare applicazione e che, infine,
di fronte a più possibili interpretazioni di un sistema normativo,
essi sono tenuti a scegliere quella che risulti conforme alla
Costituzione; con la conseguenza che la dichiarazione di
illegittimità costituzionale costituisce soluzione obbligata solo
nell'ipotesi in cui tutte le possibili interpretazioni delle norme
denunciate, inquadrate nel rimanente sistema, dovessero risultare, in
sede di concreta applicazione, in contrasto con i principi
costituzionali;
che, pertanto, le richiamate sentenze della Corte non intendono
rimettere all'"arbitrio" del singolo giudice la disciplina
processuale, ma indicare le linee interpretative possibili al di
fuori delle quali essa contrasterebbe con la Costituzione, il che è
sufficiente a realizzare quella tendenziale uniformità, pur nella
inevitabile diversità, propria della dialettica giurisprudenziale
che può verificarsi non solo per la disciplina in esame, rientrando
nella normalità del sistema giudiziario l'eventualità di pronuncie
che possono variare a ragione della multiforme casistica giudiziaria
e della pluralità dei giudici;
che la questione è pertanto manifestamente infondata sotto
tutti i profili prospettati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 710 del codice di procedura civile, come
sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988 n. 331, sollevata,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di appello
di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte