Ordinanza n. 121/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 633, 636 e 639
del codice di procedura penale, promossi con 2 ordinanze emesse il 10
maggio 1994 dalla Corte di appello di Roma nei giudizi di revisione
promossi da Bonomo Lorenzo e da Papalia Domenico rispettivamente
iscritte ai nn. 675 e 676 del registro ordinanze 1994 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che con due ordinanze pronunciate il 10 maggio 1994 la
Corte di appello di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale, "nella parte in
cui devolvono alla corte di appello il potere di sindacare, in via
diretta e immediata, in sede di revisione, decisioni emesse dalla
corte di cassazione" e "nella parte in cui devolvono alla competenza
della corte di appello anche la decisione della richiesta di
revisione afferente a delitti di competenza della corte di assise";
che a tal proposito la Corte rimettente individua "elementi di
contraddizione, di non coesione, di carenza logica e di
irragionevolezza" nella disciplina dettata dalle norme oggetto di
impugnativa censurando in particolare, da un lato, il potere
conferito alla corte di appello di sindacare, nel giudizio di
revisione, anche le pronunce adottate dalla corte di cassazione e,
dall'altro, di delibare le richieste di revisione relative a condanne
pronunciate dalle corti di assise, così sottraendo alla valutazione
della componente laica "elementi di prova di tale rilevanza da
determinare l'assunto proscioglimento dell'imputato";
e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che le ordinanze sottopongono all'esame della Corte
questioni in parte coincidenti e che pertanto i relativi giudizi
devono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che per quanto attiene alla prima delle dedotte questioni e
avuto riguardo alla natura del giudizio di revisione così come
positivamente disciplinato, è agevole avvedersi di come il relativo
oggetto sia necessariamente rappresentato da un provvedimento di
condanna (art. 629 c.p.p.), sicché, non potendo in nessun caso una
simile pronuncia essere adottata in sede di legittimità, deve
ritenersi impropria la premessa stessa da cui trae origine la censura
sollevata dal giudice a quo, secondo la quale "un giudice di grado
inferiore" - vale a dire la corte di appello adìta a seguito della
richiesta di revisione - sarebbe "chiamato ad esaminare e porre nel
nulla una pronuncia del giudice supremo";
che la scelta del legislatore delegante di devolvere alla corte
di appello il giudizio di revisione anche se relativo a condanne
pronunciate per reati di competenza della corte di assise, non
presenta, in sé, alcun aspetto di contrasto con il principio di
uguaglianza, neanche sotto il dedotto profilo della irragionevolezza,
limitandosi il giudice a quo a contestare l'opportunità di sottrarre
l'impugnazione straordinaria all'organo che il sistema individua come
quello "naturalmente" deputato a pronunciarsi sul merito in sede di
cognizione, così finendo per riproporre, sotto un mutato profilo,
l'identica questione che questa Corte ha già affrontato e disatteso
con l'ordinanza n. 375 del 1991;
e che pertanto le questioni ora proposte devono essere
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Corte di appello di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte