Ordinanza n. 121/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.lgs. 758/1994
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 1legge 499/1993
citata
- art. 26legge 87/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del
d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro), in relazione all'art. 1, comma
1, lettera b), n. 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 499 (Delega al
Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di
lavoro), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 novembre 1996 dal
Vice pretore di Grosseto nei procedimenti penali a carico di C.L. ed
altro e di B.R., iscritti ai nn. 575 e 576 del registro ordinanze
1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due distinte ordinanze, in pari data e di identico
contenuto, il vice pretore di Grosseto ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 19
dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in
materia di lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione, ove si stabilisce che le norme del capo II, relativo
all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro, "non si applicano ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto";
che ad avviso del rimettente la disciplina transitoria
contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., perché discriminerebbe
ingiustamente il trattamento sanzionatorio di coloro che hanno posto
in essere la medesima condotta criminosa in tempi diversi, "in
contrasto con il principio del favor rei nella successione di leggi
penali nel tempo", disciplinato dall'art. 2, comma terzo, cod. pen.;
con l'art. 76 Cost., in quanto l'art. 1, lettera b), della legge
delega 6 dicembre 1993, n. 499, nel dettare, in materia di tutela
della sicurezza e dell'igiene del lavoro, il principio direttivo che
prevede quale causa di estinzione del reato l'adempimento alle
prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza
allo scopo di eliminare la violazione accertata, non ha disposto
alcuna deroga ai "principi guida" del codice penale in tema di
successione delle leggi penali nel tempo;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto in via principale l'inammissibilità della
questione per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, non
risultando, tra l'altro, se gli imputati hanno effettivamente
adempiuto alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza;
che l'Avvocatura ha comunque sostenuto l'infondatezza della
questione, in quanto la causa di estinzione regolata dal capo secondo
del decreto legislativo in esame è strutturata in modo tale da
operare solo nella fase del procedimento, prima che, attraverso
l'esercizio dell'azione penale, si sia aperta la fase del processo.
Considerato che, in relazione all'identico tenore delle due
ordinanze, deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;
che l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione
sulla rilevanza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato non
può essere accolta, posto che nel dispositivo delle due ordinanze il
giudice rimettente ha dato atto che la diffida ad adempiere risulta
essere stata ottemperata;
che l'ordinanza è peraltro carente di motivazione in ordine al
diverso profilo della omessa individuazione della fase in cui si
trovava il procedimento nel momento di entrata in vigore del decreto
legislativo in esame: se nella fase delle indagini preliminari, in
cui avrebbe potuto trovare applicazione la nuova disciplina relativa
all'estinzione del reato, preclusa dalla norma transitoria di cui
viene denunciata l'illegittimità costituzionale, ovvero quando
l'azione penale era già stata esercitata, e quindi in un momento in
cui la nuova disciplina non avrebbe comunque più potuto trovare
applicazione;
che, al riguardo, è assolutamente pacifico che la nuova
disciplina dell'estinzione del reato, contenuta nel capo II del
decreto legislativo n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da
operare solo all'interno della fase delle indagini preliminari, ed è
finalizzata - in caso di adempimento alla prescrizione impartita
dall'organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa - alla richiesta di archiviazione per
estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e,
quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione penale;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1987, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del
d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Costituzione, dal vice pretore di Grosseto, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte