Ordinanza n. 122/1975
Altra decisione · depositata il 22/05/1975 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
citata
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 25
novembre 1974, n. 152-A del Presidente della Regione siciliana, avente
per oggetto "Ricostituzione del Comitato regionale dei prezzi", che ha
determinato il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16 aprile 1975,
depositato il 2 maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro
conflitti 1975.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Presidente della Regione siciliana;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1975 il Giudice
relatore Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Guido Aula, per
la Regione siciliana.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con il
ricorso di cui in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti della Regione siciliana, chiedendo l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, del decreto del Presidente di detta
Regione 25 novembre 1974, n. 152-A, concernente "Ricostituzione del
Comitato regionale dei prezzi", sostenendo che la materia della
disciplina dei prezzi non è stata trasferita alla Regione e che la
legge regionale 8 dicembre 1948, n. 47, con la quale era stato
costituito il Comitato regionale dei prezzi - in forza del quale è
stato emesso il decreto impugnato - è stata implicitamente abrogata
con il d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, contenente le norme di
attuazione dello Statuto della Regione in materia di industria e
commercio e, comunque, sarebbe costituzionalmente illegittima;
che resiste la Regione siciliana, il patrocinio della quale
eccepisce che le norme di attuazione non hanno tacitamente abrogata la
legge regionale 8 dicembre 1948, n. 47, e contesta che in questa sede
possa essere sollevata, anche d'ufficio, questione incidentale di
legittimità costituzionale della detta legge;
che, in conseguenza, mentre il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei ministri insiste sia per l'accoglimento della domanda
principale, sia per quello della domanda incidentale di sospensione, il
patrocinio della Regione siciliana chiede che entrambe siano respinte.
Considerato che non sussistono le gravi ragioni che, ai sensi
dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle
norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale,
possano giustificare la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato
provvedimento;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto del
Presidente della Regione siciliana 25 novembre 1974, n. 152-A, proposta
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte