Ordinanza n. 122/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 698/1975
- art. 7legge 764/1975
- art. 9legge 563/1977
usata come parametro
citata
- art. 5legge 563/1977
- art. 9legge 563/1977
- art. 5legge 563/1977
- art. 8legge 1404/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7
della legge 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione dell'ente "Gioventù
Italiana") e dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698
(Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per
la protezione della maternità e dell'infanzia), modif. dalla legge 1°
agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni della legge 23 dicembre
1975, n. 698) promossi con due ordinanze emesse il 16 ottobre 1979 dal
Tribunale di Asti, nel procedimento civile vertente tra INADEL contro
Roggero Ezio e Lucrezi Corrado, iscritte ai nn. 1019 e 1020 del
registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 71 dell'anno 1980.
Visti gli atti di costituzione di Roggero Ezio e Lucrezi Corrado;
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato Federico Sorrentino per Roggero Ezio e Lucrezi
Corrado.
Ritenuto che (1.) con ricorso depositato il 6 marzo 1978, Roggero
Ezio, premesso di essere stato alle dipendenze dell'ONMI fino al 31
dicembre 1975 e di essere stato successivamente, in virtù della l. 23
dicembre 1975, n. 698 di scioglimento dell'ente, assegnato a prestare
servizio presso il Comune di Asti, alle dipendenze del quale era stato
sino al 30 giugno 1976, chiese al Pretore di Asti condannarsi l'INADEL
presso il quale, a sensi dell'art. 7 l. 698/1975, era iscritto ai fini
dell'assistenza malattia e della buonuscita, al pagamento delle
indennità di buonuscita e di anzianità relative al periodo di
servizio presso il Comune, con interessi e rivalutazione monetaria.
L'lNADEL costituitosi in giudizio, eccepì il difetto di giurisdizione
del giudice ordinario e, in subordine, l'infondatezza della domanda, ma
l'adito Pretore, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda
con sentenza 25 giugno 1978, avverso la quale interpose appello
l'INADEL al locale Tribunale eccependo, nel ricorso depositato il 5
ottobre 1978, fra l'altro l'incostituzionalità della normativa
applicata dal giudice di prime cure (art. 9 l. 23 dicembre 1975, n.
698, modificato dalla l. 1 agosto 1977, n. 563) in quanto, con la
percezione di due indennità, di cui un determinato personale
fruirebbe, riuscirebbe offeso il principio d'eguaglianza; al che
obiettò l'appellato che la in ipotesi duplice attribuzione
patrimoniale basava sul regolamento dell'INADEL non già sulle leggi
698/1975 e 563/1977, che si limitavano a dichiarare dovuto al personale
ex ONMI per i rispettivi periodi sia il trattamento di fine rapporto
proprio dell'ente disciolto sia il trattamento previsto per i
dipendenti dell'ente cui il personale veniva trasferito;
che (1.2.) con ordinanza emessa il 16 ottobre 1979, notificata il 9
e comunicata il 14 del successivo mese di novembre, pubblicata nella G.
U. n. 71 del 12 marzo 1980 e iscritta al n. 1019 R.O. 1979, l'adito
Tribunale giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 l. 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dalla l. 1 agosto
1977 n. 563, in quanto, essendo l'art. 9 da interpretare nel senso che
il trattamento di fine servizio deve essere in ogni caso calcolato
sulla base dell'ultima retribuzione nell'ipotesi di un unico rapporto
di lavoro sia pure alle dipendenze di Enti diversi, e, essendo il
calcolo della indennità di fine rapporto a favore degli impiegati,
nella stessa legge contemplati, da effettuarsi con riferimento ai
regolamenti sia del personale dell'Ente disciolto sia del personale
dell'Ente di nuova appartenenza, il calcolo stesso condurrebbe o alla
duplicazione della indennita o alla liquidazione comunque sperequata
per eccesso, rispetto al trattamento riservato alle altre categorie di
dipendenti degli enti pubblici, il che - in ambo le alternative - non
troverebbe alcuna giustificazione in sostanziale diversità di
situazioni giuridiche;
che (1.3.) avanti la Corte si sono costituiti per il Roggero gli
avv.ti Antonio Sorrentino e Oscar Casini giusta delega in margine alle
deduzioni depositate il 1 marzo 1980, nella quale a fondamento della
conclusione di infondatezza della questione, dopo avere da un lato
puntualizzato il contenuto.
in parte qua, del regolamento per il trattamento di quiescenza del
personale dell'ONMI, appr. con d. intermin. 5 agosto 1979, e
dall'altro lato accerduto alle proposizioni iniziali della ordinanza di
rimessione - doversi sia l'indennità di anzianità sia l'indennità di
buonuscita per il periodo di tempo anteriore al 31 dicembre 1975
commisurare non allo stipendio fruito alla data del 31 dicembre 1975
sibbene a quello fruito alla data di cessazione del servizio anche
perché, se l'art. 9 l. 698/1975 avesse inteso "congelare" l'importo
delle due indennità al maturato alla data del 31 dicembre 1975, ne
avrebbe disposto l'immediata liquidazione agli interessati e non
avrebbe procrastinato la corresponsione alla data di cessazione del
servizio - hanno contestato il buon fondamento della accolta eccezione
di incostituzionalità sotto il duplice profilo che a) in tanto può
parlarsi di duplicazione della indennità in quanto sussista quella
identità di natura che sarebbe da escludersi perché "l'indennità di
anzianità è un istituto completamente diverso dall'indennità di
buonuscita prevista dal T. U. del 1928, configurandosi l'una come una
mera retribuzione differita e l'altra come una prestazione
previdenziale oltre a tutto sorretta da una contribuzione pressoché
paritetica del lavoratore e del datore di lavoro, laddove l'altra è
esclusivamente a carico del datore di lavoro" (proposizioni - sempre ad
avviso della difesa del Roggero - recepite nella giurisprudenza del
Consiglio di Stato, delle Sezioni unite 'della Cassazione e della Corte
dei Conti e nelle sentt. 19/1970 e 82/1973 della Corte Costituzionale),
e b) essendo quindi la indennità di buonuscita una forma di previdenza
che si aggiunge a quella pensionistica, "non è assolutamente vero che
la esistenza, accanto alla indennità di anzianità, di una prestazione
che si qualifica come una forma integrativa di previdenza fosse una
caratteristica peculiare ed anomala dell'ordinamento dell'ONMI", vuoi
perché identica situazione si verifica proprio presso l'INADEL vuoi
perché nella quasi totalità dei 34 enti previdenziali inclusi nella
Tabella A - alla l. 70/1975 è prevista una forma specifica costituita
da una pensione aggiuntiva a quella dell'INPS, diretta ad integrare
quest'ultima sino alla concorrenza della retribuzione fruita all'atto
della cessazione del rapporto e, soprattutto, soggetta a rivalutazione
in relazione alle retribuzioni fruite dai pari grado in servizio, di
guisa che - ha sintetizzato la difesa del Roggero - la violazione del
principio di eguaglianza si configurerebbe in senso opposto a quello
prospettato dal Tribunale di Asti;
che (2.1.) negli stessi termini e con identica motivazione la
questione di incostituzionalità, peraltro riferita all'art. 7 l. 18
novembre 1975, n. 764, il Tribunale di Asti, investito dell'appello
dell'INADEL contro Lucrezi Corrado, dipendente della GIL
(successivamente denominata " Gioventù Italiana"), trasferito alla
Regione Piemonte a seguito dello scioglimento dell'ente, disposto con
l. 764/1975 e collocato a riposo anticipato con i benefici previsti
dalla l. 336/1970 a far tempo dal 1 luglio 1976, giudicò rilevante e
non manifestamente infondata con ordinanza emessa il 16 ottobre 1979,
notificata il 9 e comunicata il 21 del successivo mese di novembre,
pubblicata nella G.U. n. 71 del 12 marzo 1980 e iscritta al n. 1020
R.O. 1979:
che (2.2.) avanti la Corte si sono costituiti per il Lucrezi,
giusta procura in margine alle deduzioni depositate il 21 marzo 1980,
gli avv.ti Antonio Sorrentino e Oscar Casini, i quali hanno, a sostegno
della conclusione d'infondatezza della proposta questione, argomentato
che a) a norma degli artt. 77 e 79 del regolamento del personale della
GIL appr. con d. 1 marzo 1938 del Ministro segretario del PNF, il
trattamento di fine servizio sostitutivo della pensione INPS (non
spettante), era costituito da una indennità di quiescenza (gestita da
un apposito fondo alimentato da contributi dell'ente e de; lavoratori)
pari nel massimo a dieci mensilità dello stipendio lordo percepito
nell'ultimo anno di servizio, b) il Commissario nazionale dell'ente, la
cui denominazione era stata nel frattempo mutata in "Gioventù
Italiana", con deliberazione del 5 novembre 1960 aveva redatto un nuovo
regolamento organico, appr. con d. intermin. 4 dicembre 1960, il cui
art. 58 disponeva l'assoggettamento ex nunc del personale
all'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia, mentre
l'art. 74 - mantenuta ferma l'indennità di quiescenza prevista dal
regolamento del 1938 per il servizio prestato fin al 31 dicembre 1960 -
introduceva per il servizio successivo un'indennità di anzianità pari
ad una mensilità di stipendio (o ad una mensilità e mezzo nel caso
previsto dall'art. 78) per ogni anno del rapporto lavorativo, c) la l.
764/1975 di scioglimento dell'ente - previsto il trasferimento dei
dipendenti alle regioni e allo Stato (art. 3) e disciplinata la materia
pensionistica (art. 8) - ha disposto, con l'impugnato art. 7, che il
personale trasferito allo Stato è iscritto, ai fini dell'assistenza
malattie e dell'indennità di buonuscita, all'ENPAS e quello trasferito
alle Regioni all'INADEL anche se sempre ad avviso della difesa del
Lucrezi - sarebbe da fare più appropriata parola di "indennità premio
di servizio", d) il Tribunale di Asti avrebbe ravvisato duplicazione di
indennità (anzianità - buonuscita) che non troverebbe riscontro nella
descritta normativa e sarebbe da imputare alla confusione tra le
posizioni dei dipendenti della Gioventù Italiana e dell'ONMI, e) né
potrebbe più genericamente parlarsi di "liquidazione comunque
sperequata per eccesso" sia perché per il periodo anteriore al 31
luglio 1960 il trattamento era correlativo ad un sistema sostitutivo
dell'assicurazione obbligatoria, sia, più in generale, perché, se di
sperequazione fosse da parlare, sarebbe consumata in pregiudizio dei
dipendenti della GIL in considerazione delle numerose ipotesi di premio
di servizio e di forme integrative di previdenza (ipotesi illustrate
nelle deduzioni versate dalla stessa difesa nell'incidente Roggero -
ONMI), f) non costituirebbe infine ragione di ingiustificata
disuguaglianza il fatto che, per il periodo anteriore allo scioglimento
dell'ente, l'indennità possa essere calcolata, ai sensi del
regolamento organico del 1960, sulla base di una mensilità e mezzo di
stipendio per anno per essere tale ipotesi non generale ma limitata ai
soli dipendenti che avessero consentito al mantenimento in servizio
fino al 650 anno di età (art. 78 del regolamento);
che (2.3.) il Presidente del Consiglio dei ministri non è
intervenuto in alcuno dei due incidenti;
che (3.) alla pubblica udienza del 15 novembre 1983, nel corso
della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione l'avv. Federico
Sorrentino in difesa di Lucrezi e di Roggero ha illustrato le formulate
conclusioni.
Considerato che (4.1.) mette conto di riprodurre il testo dell'art.
9 l. 698/1975, così come modificato dall'art. 5 l. 10 agosto 1977 n.
563, che forma oggetto dell'incidente sorto nel giudizio promosso da
Floggero Ezio contro l'INADEL non senza avvertire che il termine di
sessanta giorni previsto dall'art. 8 l. 4 dicembre 1956, n. 1404, ai
fini dello scioglimento e liquidazione dell'ONMI, di cui alla l.
698/1975, prendeva a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge (8 settembre - 7 novembre 1977): "Ai fini dell'assistenza
malattia e del trattamento di fine servizio il personale trasferito è
iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle
amministrazioni riceventi. //Il trattamento di fine servizio sarà
liquidato dai predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso
le amministrazioni riceventi, nella misura prevista per il relativo
personale e, per il periodo prestato presso l'ONMI, nella misura
prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale
del predetto ente. L'ufficio liquidatore verserà agli istituti o enti
interessati per conto dell'ONMI l'importo delle indennità di
anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato
regolamento, da ciascun dipendente trasferito, rispettivamente alle
regioni od allo Stato ", e ciò perché mediante l'art. 5 l. 563/1977
ai due primi commi dell'art. 9 è stato sostituito l'unico comma che
si è riprodotto, e sono state sostituite alcune parole nel terzo,
divenuto secondo comma, che va in atto letto Così come si è sopra
riportato;
che (4.2.) l'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764, che forma oggetto
dell'incidente sorto nel giudizio promosso da Lucrezi Corrado contro
l'INADEL così dispone: "Il personale trasferito alle regioni è
iscritto, ai fini dell'assistenza malattia e della buonuscita,
all'INADEL. Quello trasferito allo Stato è iscritto, ai medesimi
lini, all'ENPAS.//L'indennità di buonuscita sarà liquidata agli
interessati da parte dei predetti enti, per i periodi prestati presso
lo Stato e la regione, nella misura prevista per il relativo personale
e, per il periodo di servizio prestato presso la Gioventù Italiana
nella misura prevista dal regolamento organico del personale del
predetto ente, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960.
L'ufficio liquidatore verserà all'INADEL e all'ENPAS, per conto
della Giovent - Italiana, l'importo della indennità di anzianità
maturata all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento
organico, da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle Regioni
od allo Stato";
che (4.3.) pur nella diversità delle disposizioni impugnate,
identica è la questione di costituzionalità, e pertanto si giustifica
la riunione dei due procedimenti;
che (5.) così identificata la lettera delle due disposizioni
impugnate, la giurisprudenza di questa Corte (sentt. 115/1979,
110/1981), coerente nel ritenere la validità della coesistenza delle
indennità di anzianità e - stante il carattere previdenziale di
questa - di buonuscita al punto di far chiosare ad un giudice di merito
(Cons. Stato, Sez. V 24 ottobre 1980, n. 897) che "non abbia più
senso invocare il principio di alternatività tra trattamenti di
pensione ed indennità di anzianità da considerarsi ormai superato",
induce a giudicare manifestamente infondate le proposte questioni anche
perché nessuna argomentazione nuova ha addotto il Tribunale di Asti
che si è limitato a negare l'alternatività.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 1019 e 1020 R.O. 1979 a)
dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 9 l. 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e
trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione
della maternità e dell'infanzia), modificato dall'art. 5 l. 1 agosto
1977 n. 563 (Modifiche ed integrazioni della l. 23 dicembre 1975, n.
698), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 16
ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1019 R.O. 1979),
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
illegittimità costituzionale dell'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764
(Soppressione dell'ente "Gioventù Italiana"), sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 16 ottobre 1979 del
Tribunale di Asti (n. 1020 R.O. 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN
- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte