Ordinanza n. 122/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/04/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 648,
comma secondo, cod. proc. civ., promossi con tre ordinanze emesse il 20
novembre 1982 e il 13 luglio 1983 dal G.I. presso il Tribunale di
Catania nei procedimenti civili vertenti tra Musmeci Nicola e Puglisi
Umberto e altri, iscritte ai nn. 267, 268 e 269 del registro ordinanze
1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109
dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione di Musmeci Nicola e di Puglisi
Umberto ed altri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 novembre 1982 (pervenuta
alla Corte il 29 febbraio 1984; notificata il 17 e comunicata il 18 del
successivo febbraio; pubblicata nella G. U. n. 109 del 18 aprile 1984 e
iscritta al n. 267 R.O. 1984) nel procedimento civile vertente tra
Musmeci Nicola e Puglisi Umberto il giudice istruttore presso il
Tribunale di Catania, ritenuto preliminarmente che la proposizione del
regolamento preventivo di giurisdizione non è d'ostacolo alla
emanazione dei provvedimenti d'urgenza di competenza del giudice
istruttore, ha giudicato non manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 648 comma secondo c.p.c. che faculta il giudice istruttore a
concedere in ogni caso la sospensione dell'esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per
l'ammontare delle eventuali restituzioni spese e danni; avanti la Corte
si è costituito giusta procura speciale 28 aprile 1983 rep. 98756 del
not. D. Caprio di Acireale l'avv. Giuseppe Guarino che con atto di
deduzioni depositato l'8 maggio 1984 ha concluso per l'inammissibilità
e, comunque, per l'infondatezza della proposta questione; che con
ordinanza emessa il 20 novembre 1982 (pervenuta alla Corte il 23
febbraio 1984; notificata il 17 e comunicata il 18 dello stesso
febbraio; pubblicata nella G. U. n. 109 del 18 aprile 1984 e iscritta
al n. 268 R.O. 1984) nel procedimento civile vertente tra Musmeci
Nicola e Puglisi Umberto e consorti il giudice istruttore presso il
Tribunale di Catania ha giudicato non manifestamente infondata in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. la questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c.; avanti la Corte si
sono costituiti per Puglisi Umberto e consorti giusta procura in
margine all'atto depositato il 4 maggio 1984 gli avv.ti Cristoforo
Filetti, Antonino Florio, Lorenzo Reganati e Angelo Stella rimettendosi
agli scritti difensivi in Tribunale e alla motivazione dell'ordinanza
di rimessione, e per Musmeci Nicola giusta procura speciale autenticata
dal not. Caprio di Acireale in data 28 aprile 1984 (rep. n. 98756)
l'avv. Giuseppe Guarino che con atto di deduzioni depositato l'8 maggio
1984 ha concluso per l'inammissibilità e, in ipotesi, per la
infondatezza della proposta questione; che con ordinanza emessa il 13
luglio 1983 (pervenuta alla Corte il 29 febbraio 1984; notificata il 17
e comunicata il 18 gennaio 1984; pubblicata nella G. U. n. 109 del 18
aprile 1984 e iscritta al n. 269 R.O. 1984) nel procedimento civile
vertente tra Musmeci Nicola e Puglisi Umberto e consorti, il giudice
istruttore presso il Tribunale di Catania ha giudicato non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la
questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo
c.p.c.; avanti la Corte si sono costituiti giusta delega in margine
all'atto di deduzioni, depositato il 4 maggio 1984 con il quale si sono
rimessi alle argomentazioni svolte negli scritti difensivi in Tribunale
e a quelle di cui alla ordinanza di rimessione, gli avv.ti Cristoforo
Filetti, Antonino Florio, Lorenzo Reganati e Angelo Stella, e per il
Musmeci giusta procura speciale autenticata dal not. Caprio di Acireale
in data 28 aprile 1984 (rep. n. 98756) l'avv. Giuseppe Guarino che con
atto di deduzioni depositato l'8 maggio 1984 ha concluso per
l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della proposta
questione.
Considerato che i tre incidenti, da riunirsi per avere ad oggetto
la stessa questione d'incostituzionalità, sono manifestamente
inammissibili per non avere il giudice a quo speso parola sulla
rilevanza della questione medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione
d'illegittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo c.p.c.
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal giudice
istruttore presso il Tribunale civile di Catania con ordinanze 20
ottobre 1982 (n. 267 R.O. 1984), 20 novembre 1982 (n. 268 R.O. 1984) e
13 luglio 1983 (n. 269 R.O. 1984).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte