Ordinanza n. 122/1986
Altra decisione · depositata il 30/04/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 16/1980
usata come parametro
citata
- art. 5legge 135/1985
- art. 4legge 135/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo
comma, seconda parte, legge 26 gennaio 1980, n. 16 ("Disposizioni
concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni
a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed
interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e
all'estero"), promosso con l'ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 dalla
Corte di Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Ministero
del Tesoro e Schonburg-Waldengurg Wolf, iscritta al n. 950 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 341 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione degli eredi di Schonburg-Waldengurg
Wolf nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che la Corte di Appello di Roma con l'ordinanza in
epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, seconda parte,
della legge 26 gennaio 1980, n. 16 ("Disposizioni concernenti la
corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed
imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in
territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero"), in
quanto, con il prevedere che i titolari dei beni già posti sotto la
sovranità italiana (ed ora posti sotto la sovranità di altri Stati, e
nella specie dello Stato jugoslavo) i quali, "in conseguenza di
risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in
sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato
in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al
1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di
rivalutazione pari a 15 volte il valore al 1938", derogherebbe al
criterio di rivalutazione fissato nella prima parte dello stesso
secondo comma dell'art. 5 legge n. 16/80; in base a tale ultimo
criterio le valutazioni per l'indennizzo relativo alle perdite dei beni
avvenute a partire dal gennaio 1950 vanno compiute secondo i prezzi di
mercato dei luoghi ove i beni siano situati, riferiti però al 1938 e
moltiplicati per 40 volte;
ritenuto che secondo la Corte d'Appello rimettente si sarebbe
venuto a determinare un trattamento discriminatorio nei confronti di
chi sia stato privato dei beni ora posti sotto la sovranità di Stati
con i quali sia intervenuto un accordo internazionale, rispetto a
coloro i cui beni si trovino nei territori degli altri Stati, i quali
non siano al riguardo addivenuti ad alcun accordo con lo Stato
italiano;
che, ancora secondo il giudice a quo, sussiste altresì differenza
di trattamento in favore di chi, non avendo presentato domanda di
indennizzo alla data dell'entrata in vigore della legge n. 16/80, ha,
comunque, diritto, a prescindere dallo Stato in cui il bene si trova,
all'applicazione del criterio rivalutativo fissato nella prima parte
del secondo comma dell'art. 5.
Considerato, tuttavia, che nelle more del presente giudizio di
costituzionalità è sopraggiunta la legge 5 aprile 1985, n. 135, il
cui art. 4 sostituisce, prevedendo nuovi e più elevati parametri di
rivalutazione, l'art. 5 della legge n. 16/80, nel quale è contenuta
la norma censurata;
che, pertanto, alla luce di tale ius superveniens si impone una
nuova valutazione, da parte del giudice rimettente, in ordine alla
perdurante sussistenza dei presupposti che lo hanno indotto a sollevare
la presente questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti del presente giudizio alla Corte
d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte