Ordinanza n. 122/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 928/1980
- art. 2legge 928/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della legge 22 dicembre 1980, n. 928 ("Norme sull'accesso a posti
direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico"), promossi con
ordinanze emesse il 28 maggio e il 13 marzo 1984 dal T.A.R. del
Lazio, iscritte rispettivamente ai nn. 165 e 756 del registro
ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 137- bis dell'anno 1985 e n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, nel corso di un giudizio avente
ad oggetto il provvedimento di esclusione dal concorso riservato a
posti di preside negli istituti tecnici commerciali, per geometri e
per il turismo bandito con D.M. 20 maggio 1981, con ordinanza del 28
maggio 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma terzo, della legge 28 dicembre 1980, n. 928
("Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di
ispettore tecnico"), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;
che lo stesso T.A.R., con ordinanza in pari data, nel corso di
altro giudizio, avente ad oggetto il provvedimento di esclusione dal
concorso riservato a posti di preside negli istituti professionali
per l'agricoltura bandito con D.M. 10 giugno 1981, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,
della citata legge n. 928 del 1980, sempre con riferimento agli artt.
3 e 97 Cost.;
che, in entrambe le ordinanze, si dubita della legittimità
costituzionale della norma impugnata perché questa, nell'ammettere
ai concorsi riservati in questione coloro che, fra l'altro, fossero
stati incaricati della presidenza per almeno due anni "nel periodo
dall'anno scolastico 1973-1974 all'anno scolastico 1980-1981
compreso", ha escluso quelli che avessero prestato tale servizio
successivamente alla entrata in vigore della legge;
che, in tal modo, la legge, non avendo tenuto conto della
possibilità che il bando venisse pubblicato, come nella specie, in
epoca tale da poter consentire la valutabilità anche dell'anno di
servizio successivo a quello previsto della legge, sarebbe viziata di
"illogicità interna in funzione della sua scarsa rispondenza agli
scopi";
che, ad avviso del giudice a quo, l'intervallo tra la data di
emanazione della legge e l'indizione dei concorsi, da essa previsti,
nonché il ritardo della pubblicazione dei relativi bandi nella
Gazzetta Ufficiale, avrebbe "spostato temporalmente il congegno che
era alla base della volontà legislativa", con conseguente violazione
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in giudizio,
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per irrilevanza della
questione perché, entro il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, l'interessato non avrebbe
comunque compiuto il periodo di 180 giorni di servizio per la
valutabilità dell'anno scolastico 1981-1982, mentre, nel merito, ha
chiesto che venga dichiarata l'infondatezza della questione stessa;
che la parte privata si è costituita in entrambi i giudizi
chiedendo che, previa fissazione della pubblica udienza, la questione
venga dichiarata fondata;
Considerato che i giudizi instaurati con le due indicate ordinanze
di rimessione possono essere riuniti attesa l'identità delle
questioni sollevate;
che non può essere presa in esame l'eccezione di irrilevanza
dedotta dall'Avvocatura dello Stato in quanto essa implicherebbe
un'indagine ed una valutazione di esclusiva spettanza del giudice a
quo;
che, quanto al merito, va osservato che il ritardo nella
indizione dei concorsi è un evento successivo alla emanazione della
legge censurata, ritardo che, se anche dovesse ritenersi eccessivo
quello di circa un anno verificatosi, nella specie, tra la data di
entrata in vigore della legge e quella di pubblicazione dei bandi dei
concorsi, non attiene al contenuto della legge stessa, ma al
successivo comportamento degli organi amministrativi e, quindi,
appare del tutto ininfluente ai fini della valutazione della
legittimità costituzionale della norma denunciata;
che, in ogni caso, il riferimento temporale all'anno scolastico
in corso alla data di perfezionamento della legge, come ultimo anno
da prendersi in considerazione ai fini del compimento del servizio
biennale utile per l'ammissione ai concorsi, appare ictu oculi
ragionevole, non potendo ritenersi ingiustificatamente
discriminatorio che la legge stessa, nel disciplinare i concorsi
riservati de quibus, non abbia preso in considerazione anche gli anni
di servizio che sarebbero iniziati successivamente alla propria
entrata in vigore;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sotto
i profili prospettati in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è da
ritenersi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,
della legge 28 dicembre 1980, n. 928 ("Norme sull'accesso a posti
direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico"), sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal T.A.R. del Lazio con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte