Ordinanza n. 122/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/03/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 12 luglio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Scafuro
Santolo ed altri, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Avellino ha, con ordinanza del 12 luglio 1991, sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 554, secondo
comma, del codice di procedura penale, quale risultante a seguito
della sentenza costituzionale n. 445 del 1990, "nella parte in cui
non prevede che in caso di inadempimento del p.m. all'ordinanza con
la quale il g.i.p. ha indicato le ulteriori indagini, il g.i.p.
stesso, ove reputi tali indagini ancora indispensabili effettui le
stesse d'ufficio, disponendo all'esito l'archiviazione ovvero
disponendo che il p.m. formuli l'imputazione;
e che, secondo il giudice a quo, il petitum da lui perseguito
rappresenta, "allo stato della legislazione", l'unica "scelta
costituzionalmente obbligata" al fine di rimuovere la situazione di
contrasto con i parametri costituzionali invocati;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente
infondata;
Considerato che il giudice a quo sollecita alla Corte un
intervento di tipo additivo che, lungi da risultare
"costituzionalmente obbligato", comporta una pluralità di scelte
discrezionali riservate, come tali, al legislatore;
che, più in particolare, a parte la soluzione indicata dal
giudice rimettente - in ordine alla quale, peraltro, egli stesso
riconosce "che in questo modo il g.i.p. assumerebbe un (limitato)
potere inquisitorio" - per sopperire alla denunciata inerzia del
pubblico ministero potrebbe prospettarsi la previsione di strumenti
processuali di tipo diverso come l'obbligatoria avocazione da parte
del procuratore generale ovvero la sostituzione del pubblico
ministero designato;
che, inoltre, resterebbero sempre da delineare sia la tipologia
di atti rispetto ai quali il giudice per le indagini preliminari
potrebbe surrogarsi sia il sistema di una eventuale utilizzazione
processuale degli atti stessi, disciplina anch'essa riservata al
legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97,
primo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino con
ordinanza del 12 luglio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte