Ordinanza n. 122/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.l. 283/1981
usata come parametro
citata
- art. 8d.l. 255/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.l. 6
giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente
della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali
relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti
economici al personale civile e militare escluso dalla
contrattazione), convertito in legge 6 agosto 1981 n. 432, promosso
con ordinanza emessa il 12 febbraio 1993 dalla Corte dei Conti sul
ricorso proposto da Di Iullo Armando, iscritta al n. 332 del registro
ordinanze 1993, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che la Corte dei conti - adita da Di Iulio Armando,
maresciallo del corpo degli agenti di custodia collocato a riposo il
31 gennaio 1978, per ottenere la rideterminazione del suo trattamento
di quiescenza con il riconoscimento dei benefici concessi al
personale collocato a riposo dopo il 1 aprile 1979 (rectius: 1
gennaio 1979) in ragione dell'inquadramento nei nuovi livelli
retributivi e funzionali introdotti dalla legge 11 luglio 1980 n. 312
- ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 26 d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito in legge 6 agosto
1981 n. 432, nella parte in cui non prevede per i dipendenti statali
collocati in quiescenza tra il 1 giugno 1977 e il 1 gennaio 1979
l'estensione dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio
successivamente a tale ultima data;
che l'art. 26 cit. prevede una estensione retroattiva di
efficacia dell'applicazione del riconoscimento delle anzianità
pregresse per il personale collocato a riposo nella vigenza del
triennio contrattuale 1979-81 decorrente dal 1 gennaio 1979 per il
personale dei Ministeri, che si considera inquadrato nei nuovi
livelli retributivi ai soli fini di quiescenza sicché il personale
collocato in quiescenza in data anteriore - ancorché già inquadrato
nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980 perché
ancora in servizio al 1 gennaio 1977 ( ex art. 160 l. cit.) - risulta
escluso dalla efficacia retroattiva della nuova norma pensionistica;
che - ad avviso della Corte rimettente - si ha in tal modo
un'ingiustificata disciplina differenziata tra dipendenti collocati a
riposo anteriormente al 1 aprile 1979 (rectius: 1 gennaio 1979) e
quelli collocati a riposo dopo tale data per il fatto che questi
ultimi risultano ammessi a fruire di un trattamento più vantaggioso;
che in particolare il giudice rimettente richiama la sentenza n.
504/88 di questa Corte dichiarativa dell'illegittimità
costituzionale dell'art. 8 d.l. 28 maggio 1981 n. 255, convertito in
legge n. 391 del 1981, nella parte in cui non prevede l'estensione ai
dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1
giugno 1977 ed il 1 aprile 1979 dei benefici concessi ai dipendenti
cessati dal servizio dopo tale ultima data;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata atteso che il principio
della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione e, quindi,
della pensione non assicura al personale in quiescenza un trattamento
economico coincidente con quello in attività di servizio e che le
situazioni soggettive dei collocati a riposo sono legittimamente
differenziate con riferimento alla data di cessazione dal servizio;
Considerato che con sentenza n. 477 del 1993 questa Corte ha già
dichiarato non fondata la medesima questione di costituzionalità
dell'art. 26 cit. rilevando in particolare che l'efficacia
retroattiva del beneficio della riliquidazione del trattamento
pensionistico sulla base dei miglioramenti retributivi derivanti dal
rinnovo contrattuale 1979-1981 rientra nella valutazione
discrezionale del legislatore, senza che possa essere invocata la
precedente pronuncia n. 504 del 1988 relativa al personale della
scuola (diverso da quello al quale appartiene il ricorrente nel
giudizio a quo) e ad una specifica ipotesi di "irrazionale
discriminazione determinatasi all'interno di un insieme omogeneo di
dipendenti";
che non irragionevolmente l'estensione di tali benefici al
personale statale è stata limitata ai dipendenti cessati dal
servizio prima dell'inizio del periodo di vigenza del triennio
contrattuale (1 gennaio 1979) rientrando nella discrezionalità del
legislatore utilizzare il trattamento retributivo del personale in
servizio come parametro per operare una perequazione del trattamento
pensionistico del personale in quiescenza;
che il giudice rimettente non deduce profili nuovi o diversi da
quelli già scrutinati da questa Corte;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 del d.l. 6 giugno 1981 n. 283 (Copertura
finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
degli accordi contrattuale triennali relativi al personale civile dei
Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e
militare escluso dalla contrattazione), convertito in legge 6 agosto
1981 n. 432, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Corte dei Conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte