Ordinanza n. 122/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 81Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 17legge 65/1989
- art. 11-terlegge 468/1978
- art. 7legge 362/1988
- art. 2legge 362/1988
- art. 11legge 335/1976
- art. 17legge 335/1976
- art. 18legge 335/1976
- art. 156legge 335/1976
- art. 158r.d. 827/1924
- art. 16r.d. 827/1924
- art. 30legge 335/1976
- art. 31legge 335/1976
citata
- art. 34legge 468/1978
- art. 11legge 468/1978
- art. 28legge 468/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge della regione Puglia 8 gennaio 1992, n. 2 (Norme di adeguamento
alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990) e
dell'art. 28, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Puglia 17
giugno 1994, n. 21 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996) promosso con
ordinanza emessa l'11 gennaio 1995 dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la regione Puglia, nel giudizio di
responsabilità nei confronti di Lupo Antonio ed altri, iscritta al
n. 412 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visti gli atti di intervento della regione Puglia, nonché di
Maulucci Diego;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di responsabilità per danno
erariale, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti
avverso amministratori e funzionari della regione Puglia, la Corte
dei conti, sezione giurisdizionale di quella regione, con ordinanza
emessa l'11 gennaio 1995, ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge della regione Puglia 8
gennaio 1992, n. 2 (Norme di adeguamento alla sentenza della Corte
costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990) e dell'art. 28, commi 1, 2 e
3, della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 (Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale
1994-1996), in riferimento agli artt. 3, 24, 81, quarto comma, 103,
secondo comma, e 117 della Costituzione;
che il giudice rimettente premette che, con alcune delibere
adottate il 18 febbraio 1985, il Comitato esecutivo dell'Ente
regionale per lo sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) dispose in
favore del personale in servizio presso l'Ente, in analogia con
quanto avveniva per il personale regionale, la liquidazione in
dodicesimi, anziché in ventiquattresimi, del c.d. "riequilibrio di
anzianità" di cui all'art. 37, lettere a) e b), della legge della
regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, che aveva dato attuazione
all'accordo nazionale del 29 aprile 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 207
del 29 luglio 1983) per il personale regionale e degli enti
strumentali;
che, in relazione al calcolo di tale "riequilibrio di
anzianità", era intervenuta la norma statale di interpretazione
"autentica" (art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155) a
tenore della quale il valore mensile delle classi e/o degli scatti di
stipendio, da quantificare ai sensi ... del punto 11, lettere a) e b)
del (predetto) accordo del 29 aprile 1983 ... concernente il
personale delle regioni a statuto ordinario (corrispondente al citato
art. 37 della legge della regione Puglia n. 26 del 1984), deve
intendersi determinato dividendo il valore della classe e/o dello
scatto per il coefficiente 24, che rappresenta il numero dei mesi
necessari per maturare il diritto alla loro attribuzione";
che, dopo un primo tentativo regionale che proponeva il diverso
criterio della divisione per dodicesimi - tentativo fondato sulla
competenza regionale ad emanare norme in materia di personale, ma
censurato da questa Corte con la sentenza n. 240 del 1990 - la
regione Puglia con legge 8 gennaio 1992, n. 2, dettata per adeguarsi
alla sentenza n. 240 del 1990 cit., dopo aver fissato (al comma 1) la
decorrenza dal 2 marzo 1989 del criterio di calcolo in
ventiquattresimi, ha disposto (al comma 2) la conservazione ad
personam dei trattamenti più favorevoli già corrisposti ed il loro
riassorbimento con i successivi aumenti stipendiali;
che con l'altra legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, all'art.
28 è stato precisato: a) che le somme a tale titolo corrisposte dal
1983 al 2 marzo 1989 (data di entrata in vigore della norma statale
di interpretazione autentica sopra ricordata) hanno natura
retributiva (ciò, ad avviso del giudice rimettente, al fine di
dirimere le controversie insorte con gli istituti previdenziali), in
quanto costituenti "emolumento fisso, continuativo e ricorrente" e
spettano a tutto il personale in servizio alla data del 1 marzo 1989;
b) che l'assegno ad personam, dipendente dal ricalcolo del valore
delle classi e scatti in ventiquattresimi con effetto dal 2 marzo
1989, è riassorbito con i successivi miglioramenti economici e cessa
comunque di essere corrisposto dal sessantunesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della legge stessa (luglio 1994), termine poi
differito al 31 ottobre 1994 dall'art. 3, comma 2, della successiva
legge regionale 5 settembre 1994, n. 32;
che da tutto ciò deriverebbe un danno per l'erario, non solo per
le maggiori somme erogate a tale titolo dal 1 gennaio 1983 al 1 marzo
1989, ma anche per i maggiori esborsi necessari per concedere ai
dipendenti l'assegno ad personam dal 2 marzo 1989 al 31 gennaio 1992,
onde sarebbero, ad avviso del giudice a quo, rilevanti le questioni
sul presupposto che la normativa denunciata avrebbe un effetto di
"sanatoria" delle responsabilità amministrative degli amministratori
e funzionari dell'ente cui andrebbe addebitata la corresponsione di
dette somme, con conseguente venir meno della pretesa risarcitoria
del pubblico ministero per i danni patrimoniali richiesti a quei
soggetti, convenuti nel giudizio principale;
che, nel merito, il giudice della rimessione osserva che la legge
regionale n. 2 del 1992 avrebbe riprodotto illegittimamente il
meccanismo di calcolo censurato, perpetuando, con effetto dal 1
gennaio 1983, a favore del personale regionale uno status economico
del tutto ingiustificato perché non conforme al contratto collettivo
per il triennio 1982-84, siglato il 29 aprile 1983, e quindi agli
artt. 4 e 11 della legge n. 93 del 1983, da intendersi quali "norme
interposte" rispetto agli artt. 117 e 3 della Costituzione;
che sarebbe altresì violato l'art. 81, quarto comma, della
Costituzione in ordine alla copertura finanziaria della nuova e
maggiore spesa, perché la legge regionale n. 2 cit. avrebbe omesso
di indicare le risorse cui attingere per i maggiori fabbisogni
finanziari, conseguenti al sostanziale mantenimento del diverso
criterio di calcolo per oltre 6 anni (dal 1983);
che, unitamente al citato parametro costituzionale (art. 81,
quarto comma, della Costituzione), sarebbero violate numerose norme
interposte, quali l'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli artt.
2, 11, 17 e 18 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e gli artt. 156 e
158 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché l'art. 16 della
legge 27 febbraio 1967, n. 48, integrato dall'art. 34 della legge 5
agosto 1978, n. 468 e modificato dall'art. 11 della legge n. 362 del
1988;
che le stesse censure sarebbero da rivolgere ai primi tre commi
dell'art. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, i quali
attribuiscono natura retributiva al detto emolumento e lo estendono a
tutto il personale in servizio alla data del 1 marzo 1989 (comma 1);
che dal quadro ordinamentale così illustrato sembrerebbe
trasparire, ad avviso del rimettente, l'intenzione del legislatore
regionale diretta, oltre che a salvaguardare e conservare in favore
dei dipendenti i trattamenti economici comunque acquisiti,
soprattutto ad evitare agli amministratori e ai funzionari regionali
(nonché a quelli dell'ente strumentale) il pericolo di subi're
l'azione di responsabilità amministrativo-contabile di cui agli
artt. 30 e 31 della legge n. 335 del 1976, rendendoli così non
perseguibili per il connesso danno procurato all'erario della
Regione;
che in tal modo implicitamente il legislatore regionale avrebbe
influito sulla giurisdizione della Corte dei conti, ponendosi così
in contrasto con l'art. 103, secondo comma, della Costituzione e con
gli artt. 30 e 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335, nonché con
l'art. 117 della Costituzione ed i limiti delle competenze regionali;
che non sarebbe comunque legittima, per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, una legislazione regionale di favore per una
categoria di personale rispetto ai pubblici dipendenti delle altre
regioni e degli enti locali minori;
che, infine, sarebbe anche vulnerato l'art. 24 della Costituzione
e quindi il diritto di difesa in giudizio delle ragioni risarcitorie
patrimoniali "dello Stato-persona", perché la intervenuta sanatoria
"sottrarrebbe ... al procuratore regionale della Corte dei conti,
titolare della connessa azione processuale, il potere di adìre la
via giustiziale per ottenere, dagli amministratori e dipendenti
regionali responsabili, il ripristino, seppure non integrale,
dell'equilibrio finanziario in tal modo interrotto nell'erario della
regione Puglia";
che è intervenuta in giudizio la regione Puglia, eccependo in
primo luogo l'inammissibilità delle questioni per difetto di
rilevanza, e, nel merito, sostenendone la infondatezza: sia perché
non sussiste il preteso effetto di interferenza delle leggi regionali
impugnate con la giurisdizione ed i suoi limiti, essendosi la regione
limitata a regolare, in via transitoria, un particolare aspetto del
trattamento economico dei pubblici dipendenti, nell'ambito delle
proprie competenze; sia perché non risulta vulnerato il "diritto di
difesa giudiziale delle ragioni risarcitorie ... dello
Stato-persona", perché il diritto di difesa concerne il processo e
la possibilità, per il titolare della situazione dedotta in
giudizio, di far valere in questo le proprie ragioni, mentre le norme
regionali in esame recano la disciplina sostanziale della
fattispecie; sia perché non è invocabile il principio di
uguaglianza in presenza di una normativa transitoria dettata per dare
sistemazione a situazioni pregresse obiettivamente incerte e
controverse; sia, infine, perché nessuna violazione dell'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, può configurarsi in quanto le
leggi regionali impugnate non dispongono nuove spese, ma si limitano
a confermare per il passato trattamenti economici già attribuiti
nell'ambito della normativa all'epoca vigente;
che è altresì intervenuto nel giudizio ma tardivamente, nella
sua qualità "di ex dipendente dell'ente regione Puglia", l'avv.
Diego Maulucci in proprio, opponendosi all'ordinanza di rimessione e
sostenendo la inammissibilità delle questioni proposte;
Considerato che dall'ordinanza di rimessione si ricava che la
"vicenda, secondo quanto riferisce il procuratore regionale nel
proprio atto di citazione del 18 luglio 1994, trae origine da sette
delibere (da n. 85 a n. 91) adottate nella seduta del 18 febbraio
1985 dal Comitato esecutivo dell'Ente regionale per lo sviluppo
agricolo della Puglia le quali ... fu disposta la liquidazione in
dodicesimi e non in ventiquattresimi del c.d. riequilibrio di
anzianità";
che l'epoca in cui quelle delibere furono adottate è perciò
precedente l'emanazione, da parte del legislatore statale, della
norma di interpretazione "autentica" dell'accordo nazionale del 29
aprile 1983 relativo al personale delle regioni e degli enti
strumentali regionali - norma diretta a chiarire che "il valore
mensile delle classi e/o degli scatti di stipendio ... deve
intendersi determinato dividendo il valore ... per il coefficiente
24" (art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 65, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 aprile 1989 n. 155) - ed è altresì
precedente l'emanazione delle leggi regionali ora impugnate;
che il giudice a quo omette di motivare circa gli effetti che la
norma statale sopravvenuta e le disposizioni regionali applicative di
quella sono in grado di svolgere sui comportamenti tenuti dagli
amministratori e dipendenti regionali prima della vigenza di quelle
leggi e quindi nell'osservanza di altre disposizioni regionali
all'epoca applicabili (legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, art.
37), secondo un'interpretazione possibile, avvalorata anche da
pronunce giurisdizionali;
che l'ordinanza di rimessione, sul punto della rilevanza delle
questioni, si limita ad asserire che "qualora il giudice delle leggi,
con la sua pronuncia, dovesse escludere o confermare i dubbi sopra
esposti, verrebbe meno o risulterebbe avvalorata la pretesa
risarcitoria del p.m. per i danni ascritti agli odierni convenuti,
con riferimento alle maggiori somme erogate nel periodo dal 1 gennaio
1983 al 31 gennaio 1992";
che, però, così facendo, trascura di dare conto del perché un
giudizio di responsabilità, relativo a comportamenti amministrativi
tenuti prima dell'entrata in vigore sia delle leggi regionali
censurate, sia della norma statale che impose la diversa
interpretazione, possa essere pregiudicato dalla soluzione delle
proposte questioni di legittimità costituzionale, specie se si ponga
mente al fatto che l'elemento psicologico - che è uno dei requisiti
perché possa configurarsi una responsabilità
amministrativo-contabile (sentenza n. 72 del 1983) - non può sorgere
per effetto di una pronuncia di questa Corte, che, quindi, non
avrebbe nessuna influenza sul giudizio principale;
che le questioni di legittimità costituzionale così proposte
sono, pertanto, manifestamente inammissibili;
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della
regione Puglia 8 gennaio 1992, n. 2 (Norme di adeguamento alla
sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990) e
dell'art. 28, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Puglia 17
giugno 1994, n. 21 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996), sollevate, in
riferimento agli articoli 3, 24, 81, quarto comma, 103, secondo
comma, e 117 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale regionale per la Puglia, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il Redattore: Zagrebelsky
Il Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte