Ordinanza n. 122/2000
Altra decisione · depositata il 27/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3Sanzioni tributarie
- art. 3legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 1legge 429/1982
- art. 20legge 4/1929
- art. 3legge 4/1929
- art. 25legge 87/1953
- art. 20legge 87/1953
- art. 24d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
- art. 25Reati tributari
- art. 9legge 205/1999
- art. 19legge 516/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 2 e
3, e 29, comma 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662),
promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1999 dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Viterbo nel procedimento penale
a carico di M. G., iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di M. G. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che in un procedimento penale per il reato di cui
all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, il
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, in sede
di udienza preliminare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
25, secondo comma, 53 e 76 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472 (artt. 3, commi 2 e 3, 29, comma 1, lett. a) e comma 2) "nella
parte in cui non prevede l'applicazione della sola disposizione
speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e
da una che prevede una sanzione amministrativa";
che il rimettente osserva che il fatto corrispondente alla
fattispecie in esame è stato configurato come violazione
amministrativa ad opera del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472;
che, trattandosi di condotta realizzata prima della entrata
in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997, il fatto dovrebbe considerarsi
comunque penalmente rilevante in forza del principio di ultrattività
delle norme penali finanziarie, previsto dall'art. 20 della legge
7 gennaio 1929, n. 4;
che a tale conclusione, ad avviso del rimettente, si perviene
anche in quanto gli artt. 3, commi 2 e 3, e 29, comma 1, lett. a) e
comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 non hanno dato attuazione al
principio di specialità tra disposizioni penali e disposizioni che
prevedono una sanzione amministrativa, contemplato nell'art. 3, comma
133, lettere a), e) ed r) della legge-delega 23 dicembre 1996,
n. 662;
che nel giudizio si è costituita l'imputata chiedendo, con
deduzioni presentate a norma dell'art. 25, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità
costituzionale del d.lgs. n. 472 del 1997 (in parte qua), nonché
dell'art. 20 della legge n. 4 del 1929;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, anche
perché la legge-delega 25 giugno 1999, n. 205, recante la
depenalizzazione dei reati minori, prevede l'abolizione del principio
di ultrattività delle leggi penali finanziarie.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205) ha abrogato l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che
prevedeva l'ultrattività delle leggi penali finanziarie;
che inoltre l'art. 25, comma 1, lett. d) del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma
dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2000, ha abrogato il titolo I
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e che l'art. 19,
comma 1, del medesimo decreto ha disposto che quando uno stesso fatto
è punito da una delle disposizioni del titolo II - nel cui ambito
sono state inserite le nuove fattispecie penali - e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica solo
la disposizione speciale;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice
rimettente affinché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Viterbo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte