Ordinanza n. 122/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34d.lgs. 80/1998
- art. 11legge 59/1997
usata come parametro
citata
- art. 5Codice di procedura civile
- art. 34legge 205/2000
- art. 7legge 205/2000
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza
emessa il 16 novembre 2000 dal Tribunale di Roma nel procedimento
civile vertente tra la Tosirom S.a.s. e il comune di Roma, iscritta
al n. 145 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il
16 novembre 2000, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, 24,
25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui devolve alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
dipendenti da provvedimenti, atti e comportamenti della pubblica
amministrazione in materia urbanistica ed edilizia;
che l'ordinanza è stata resa in un giudizio promosso - dopo
il 1 luglio 1998 e prima del 10 agosto 2000 - da un privato contro un
comune, per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato
rilascio di un certificato di abitabilità;
che, secondo il giudice rimettente, la controversia, attesa
la latitudine assunta dalla materia urbanisticoedilizia, sarebbe
attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
ma tale ampliamento delle attribuzioni del giudice amministrativo
colliderebbe con il carattere necessariamente circoscritto delle
ipotesi di giurisdizione esclusiva, ammesse non per blocchi di
materie, ma per specifiche categorie di controversie caratterizzate
dalla compresenza, difficilmente districabile, delle due posizioni
soggettive tradizionali del diritto soggettivo e dell'interesse
legittimo;
che in particolare la sottrazione al giudice ordinario delle
controversie sui diritti nell'intera materia urbanistico-edilizia -
rappresentando non un'eccezione, ma uno stravolgimento del sistema -
finirebbe per connotare il giudice amministrativo come giudice
speciale o straordinario vietato dalla Costituzione;
che inoltre si verificherebbe una disparità di trattamento
dei cittadini di fronte alla legge, per l'assoggettamento a due
giurisdizioni, una delle quali non godrebbe di adeguate garanzie
costituzionali di autonomia e indipendenza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
rilevando preliminarmente l'inammissibilità della questione, in
quanto al giudizio sarebbe ratione temporis applicabile l'art. 34 nel
testo originario del d.lgs. n. 80 del 1998, e non la riproduzione
della norma ad opera dell'art. 7 della sopravvenuta legge 21 luglio
2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), e
in subordine la sua infondatezza, essendo il titolo IV della parte
seconda della Costituzione ispirato non al principio di unità della
giurisdizione, ma all'intento di conservare le giurisdizioni c.d.
"storiche", con affidamento del sistema di riparto alla
discrezionalità del legislatore ordinario.
Considerato che il Tribunale di Roma denuncia genericamente
l'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), senza
specificare se intenda impugnare, quale norma applicabile al giudizio
de quo, il testo originario della disposizione o il nuovo testo
introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205
(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), entrata in
vigore il 10 agosto 2000;
che al riguardo il dispositivo dell'ordinanza menziona
letteralmente "l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998" senza ulteriori
precisazioni, e la motivazione sottolinea che "l'art. 34 è stato
riprodotto dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, che è entrato in
vigore successivamente all'instaurazione del presente giudizio", con
un richiamo al dato temporale che potrebbe rimandare all'art. 5 del
codice di procedura civile e alla conseguente inapplicabilità della
legge n. 205 ai giudizi in corso;
che invece argomenti a favore dell'impugnazione del nuovo
testo possono trarsi dal ripetuto riferimento dell'ordinanza "al
legislatore del 1998 e del 2000";
che la mancata specificazione dell'oggetto del giudizio di
costituzionalità si risolve in difetto di motivazione sulla
rilevanza;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di
Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte