Ordinanza n. 123/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1981 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 413/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c),
del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto),
promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1980 dal Pretore di Sassari,
nel procedimento penale a carico di Nigra Gavino ed altri, iscritta al
n. 31 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 70 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, lett. c), n. 1 del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413
(Concessione di amnistia e indulto); con riferimento agli artt. 3, 70 e
79 della Costituzione;
considerato che la questione in esame, con riferimento agli artt.
3 e 79 Cost. è stata ritenuta infondata con la sentenza n. 49 del
1980, e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n.
129 del 1980;
che sotto tali profili, l'ordinanza di rimessione non adduce
aspetti sostanzialmente nuovi, o comunque tali da indurre la Corte a
modificare la propria giurisprudenza;
che, peraltro, il riferimento all'art. 70 Cost. non fa che
riproporre la medesima questione già esaminata dalla Corte con
riguardo all'art. 3 Cost., in quanto la presunta violazione dell'art.
70 Cost. si sostanzierebbe in una attività creativa della norma che la
genericità del precetto imporrebbe al giudicante in sede applicativa,
cosa questa già esclusa dalla surricordata sentenza e ribadita
dall'ordinanza n. 129 del 1980;
che non sussistono perciò elementi idonei a giustificare un
mutamento della decisione adottata con le pronunce ricordate;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lett. c), n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978,
n. 413, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte