Ordinanza n. 123/1983
Altra decisione · depositata il 29/04/1983 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 20d.P.R. 510/1956
citata
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dalla Regione siciliana in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof.
Giuseppe Fazio e Prof. Antonino Palazzo
contro
il Presidente del Consiglio dei ministri, non costituitosi in
giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 17 maggio 1982, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 24 maggio 1982
(contenente Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole Eolie) e
del successivo decreto di modifica emesso dallo stesso Ministro
d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo il 22 giugno
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del
28 giugno 1982, decreti con i quali è stato stabilito - salvo talune
deroghe ivi espressamente previste-il divieto di afflusso nelle isole
Eolie di Vulcano, Filicudi, Stromboli e Panarea, degli autoveicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile
delle isole stesse, per il periodo 1 luglio 1982-31 agosto 1982, in
quanto, secondo il ricorrente, tali provvedimenti sarebbero stati
adottati in violazione dell'art. 20 dello Statuto di autonomia e delle
norme contenute nei d.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo)
e 30 agosto 1975, n. 640 (Modificazioni ed integrazioni alle norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
turismo), in conflitto con le attribuzioni amministrative
statutariamente spettanti alla Regione siciliana.
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente.
Udito il Giudice relatore Giovanni Conso e udito per la Regione
siciliana l'avv. Prof. Giuseppe Fazio.
Considerato che l'efficacia dei due provvedimenti impugnati era
limitata al periodo dal 1 luglio 1982 al 31 agosto 1982;
ritenuto che, essendosi esaurita l'efficacia di entrambi i
provvedimenti, è venuto meno il presupposto stesso della sospensione
richiesta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservata ogni decisione sul rito e sul merito, rigetta la
suindicata domanda incidentale di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte