Ordinanza n. 123/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/04/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 43d.P.R. 601/1973
usata come parametro
citata
- art. 42d.P.R. 601/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie)
promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1983 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Taranto sul ricorso proposto da Tozzi
Nicola, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 marzo 1983 (comunicata il 6
e notificata il 9 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 18
del 18 gennaio 1984 e iscritta al n. 642 R.O. 1983) sul ricorso
proposto da Tozzi Nicola la Commissione tributaria di primo grado di
Taranto ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 23 Cost., non
manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; avanti la Corte ha
spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 31
gennaio 1984 per l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della
proposta questione;
considerato che, sebbene il dispositivo dell'ordinanza di
rimessione coinvolga l'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, la
motivazione fa riferimento all'art. 42 dello stesso decreto; devesi
l'incidente reputarsi manifestamente infondato per non aver prospettato
argomentazioni che persuadano la Corte a deflettere dalla sent.
277/1984, che ebbe a giudicare infondata la proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 43 (rectius 42) d.P.R. 29 settembre 1973, n.
601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di Taranto con ordinanza 26 marzo
1983 (n. 642 R.O. 1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte