Ordinanza n. 123/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo
comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni
sulla riscossione delle imposte dirette"), promosso con l'ordinanza
emessa il 14 novembre 1984 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento
civile vertente tra Mancuso Giovanna e l'Esattoria delle Imposte
Dirette di Cosenza, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 bis
dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione della Cassa di Risparmio di Calabria e
Lucania nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cosenza ha
sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 6O2, recante "Disposizioni sulla riscossione delle
imposte dirette", nella parte in cui non consente al coniuge, ai
parenti e agli affini, fino al terzo grado, del contribuente (nella
specie al coniuge) di proporre opposizione ex art. 619 c.p.c., per
quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune;
che il giudice a quo ha rilevato che con la sentenza n. 42 del 1964
questa Corte ha dichiarato non fondata la questione avente ad oggetto
normativa previgente, ma identica nel contenuto a quella ora censurata
(art. 207 del d.P.R. n. 645/1958);
che, tuttavia, lo stesso giudice rimettente sostiene che, alla luce
del nuovo diritto di famiglia, entrato in vigore con la riforma del
codice civile disposta con la legge n. 151 del 1975 ed in particolare
considerazione della possibilità di optare per il regime separato dei
beni, la questione di costituzionalità vada riesaminata da questa
Corte;
che nel presente giudizio di costituzionalità si è costituita la
Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, parte privata creditrice, ed
è intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, entrambi a sostegno
dell'infondatezza della questione, come sollevata dal Tribunale di
Cosenza.
Considerato che, come già detto, lo stesso giudice a quo ha
rilevato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 1964 ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207
del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette"), contenente norma identica a quella ora
censurata;
che, peraltro, proprio sul presupposto di tale identità la Corte
ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, lett. b, del d.PR. n. 602/1973 con
ordinanza n. 283 del 1984;
che, come osserva l'Avvocatura dello Stato, in verità la riforma
del diritto di famiglia nulla ha in sostanza modificato della
previgente disciplina, ai fini della presente questione, dal momento
che il regime della separazione dei beni dei coniugi era già operante
prima dell'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata
con l'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte