Ordinanza n. 123/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e 311
del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse l'11
maggio, il 31 luglio, il 19, 27 e 22 giugno, il 31 luglio, l'11
maggio, il 19, 3, 6 e 27 giugno (n. 2 ordd.) 1995 dal tribunale di
Catanzaro, rispettivamente iscritte ai numeri 872, 873, 874, 875 e
876 del registro ordinanze 1995, ed ai numeri 68, 69, 70, 71, 72, 73
e 74 del registro ordinanze 1996, e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno
1995, e n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il tribunale di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi in
sede di riesame, appello o giudizio di rinvio a seguito di
annullamento della Corte di cassazione in tema di misure cautelari
personali, ha sollevato con varie ordinanze, in riferimento agli
artt. 2, 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 309, 310 e 311 del codice di procedura penale, nella
parte in cui precludono al giudice della impugnazione di valutare la
sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza dopo
l'emissione del decreto che dispone il giudizio;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 71 del 1996,
successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di
procedura penale proprio nella parte in cui non prevedono, secondo
l'interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza di
legittimità, la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il
decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso
codice;
che il richiamo all'art. 311 del codice di procedura penale non
presenta autonomia alcuna rispetto alle restanti censure, essendo
stato operato dal giudice a quo soltanto perché talune delle
ordinanze di rimessione sono state emesse dal tribunale del riesame
quale giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della
Corte di cassazione;
che, pertanto, essendo state le disposizioni oggetto di
impugnativa espunte dall'ordinamento nella parte auspicata dal
tribunale rimettente, le questioni ora proposte devono essere
dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e 311 del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13,
secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo comma, della
Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il Redattore: Vassalli
Il Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte