Ordinanza n. 123/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34d.lgs. 80/1998
- art. 11legge 59/1997
usata come parametro
citata
- art. 5Codice di procedura civile
- art. 7legge 205/2000
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con ordinanze
emesse il 12 marzo 2001 dal Tribunale di Trapani (limitatamente al
comma 1) e il 7 maggio 2001 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di S.
Angelo dei Lombardi, rispettivamente iscritte ai numeri 523, 575 e
576 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica numeri 27 e 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Tribunale di Trapani - il quale in precedenza,
con ordinanza del 30 novembre 1999, aveva sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in relazione all'art. 76
della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita
dall'art. 11, comma 4, lett. g), della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa), ed a cui questa Corte aveva
restituito gli atti con ordinanza n. 12 del 23 gennaio 2001, per una
nuova valutazione della rilevanza alla luce dell'art. 7 della
sopravvenuta legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa) - ha riproposto la questione con ordinanza
del 12 marzo 2001, ritenendo che il problema della devoluzione o meno
del giudizio alla giurisdizione ordinaria deve essere deciso, ai
sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile, in base alla
normativa vigente al momento della proposizione della domanda, ossia
in base all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 nel testo originario, e
non a quello successivamente riprodotto dall'art. 7 della citata
legge n. 205 del 2000;
che l'ordinanza è stata resa nel corso di una causa promossa
- tra il 1 luglio 1998 e il 9 agosto 2000 - da un privato contro un
comune per ottenere il risarcimento del danno derivante da
un'occupazione appropriativa;
che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 34 del d.lgs.
n. 80 del 1998, nel testo originario, - devolvendo alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per
oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle
amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, ed in
particolare le controversie concernenti il risarcimento del danno
derivante da occupazione appropriativa - ha violato i criteri
direttivi fissati dalla legge di delega, che prevedeva l'estensione
della giurisdizione amministrativa, in materia edilizia e
urbanistica, alle controversie concernenti diritti patrimoniali
consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno,
ma non consentiva l'istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione in quanto è possibile
interpretare la norma denunciata in modo da ricondurla nei limiti
della delega;
che il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con due separate
ordinanze del 7 maggio 2001, di identico testuale tenore, ha
parimenti sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 in relazione all'art. 76
Cost., per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, comma
4, lett. g) della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui sottrae al
giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a
comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure
finalizzate alla gestione del territorio;
che le ordinanze sono state rese nel corso di cause proposte
- tra il 1 luglio 1998 e il 9 agosto 2000 - da privati contro un
comune, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da
occupazioni di suoli disposte per un quinquennio in esecuzione di
piani di zona, divenute illegittime per il decorso del termine,
durante il quale, malgrado la realizzazione dell'opera pubblica e la
conseguente irreversibile trasformazione dei suoli, non era
intervenuto alcun decreto di esproprio;
che, ad avviso del giudice rimettente, il problema della
devoluzione o meno delle controversie in esame alla giurisdizione
ordinaria deve essere deciso, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ.,
in base alla normativa vigente al momento della proposizione delle
domande, ossia in base all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 nel
testo originario, e non in quello riprodotto dall'art. 7 della
sopravvenuta legge n. 205 del 2000;
che, secondo il rimettente, la legge di delega prevedeva
l'estensione della giurisdizione amministrativa, in materia edilizia
e urbanistica, alle controversie concernenti diritti patrimoniali
consequenziali, comprese quelle sul risarcimento del danno, ossia ai
diritti di contenuto patrimoniale nascenti dall'esercizio della
giurisdizione di legittimità su atti e provvedimenti, ma non
consentiva l'istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva cui
potessero essere devoluti i diritti nascenti da fatti e
comportamenti, quali i diritti alla restituzione del bene occupato
senza titolo o al risarcimento del danno derivante da occupazione
illegittima o da accessione invertita;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di infondatezza
della questione, per gli stessi motivi svolti nell'atto d'intervento
nel giudizio scaturito dall'ordinanza del Tribunale di Trapani.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti, in quanto i
rimettenti prospettano sostanzialmente la medesima questione;
che - secondo i giudici rimettenti - nei giudizi innanzi ad
essi pendenti la giurisdizione è regolata dall'art. 34 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel testo originario
avente valore di legge in senso sostanziale, e non nel testo, avente
invece valore di legge in senso formale, risultante dalla
sostituzione disposta dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205
(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), in quanto si
tratta di giudizi promossi a partire dal 1 luglio 1998 (data di
inizio dell'operatività della giurisdizione esclusiva istituita dal
medesimo art. 34 del d.lgs. n. 80) e pendenti al 10 agosto 2000 (data
di entrata in vigore della legge n. 205);
che a sostegno di tale affermazione i giudici si limitano a
richiamare l'art. 5 del codice di procedura civile, secondo cui la
giurisdizione si determina in base alla legge vigente al momento
della proposizione della domanda e i mutamenti successivi della legge
sono irrilevanti;
che essi quindi non prendono in esame la diversa opzione
interpretativa secondo cui l'art. 7 della sopravvenuta legge n. 205
del 2000 - sostituendo il testo dell'art. 34 (nonché degli artt. 33
e 35) all'interno del decreto legislativo n. 80 del 1998 - avrebbe
non solo trasformato la natura di tali norme, da leggi in senso
materiale a leggi in senso formale (così affrancandole dal vizio di
eccesso di delega, per il quale questa Corte aveva dichiarato
l'incostituzionalità dell'art. 33 del decreto: sentenza n. 292 del
2000), ma anche disciplinato direttamente la giurisdizione per i
giudizi innanzi indicati (così derogando al principio posto
dall'art. 5 cod. proc. civ.);
che a questo ultimo risultato potrebbe condurre il
coordinamento del nuovo testo degli articoli del decreto n. 80 del
1998 introdotto dalla legge n. 205 del 2000 con le altre disposizioni
del decreto rimaste immutate, ed in particolare con l'art. 45, comma
18, il quale pur dopo la sostituzione dell'art. 34 operata dalla
legge del 2000 continua a disporre che "le controversie di cui agli
art. 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice
amministrativo a partire dal 1 luglio 1998";
che per effetto di questa interpretazione la giurisdizione
sarebbe nella specie regolata dall'art. 34 nel nuovo testo, norma
avente natura di legge in senso formale, nei confronti della quale la
questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega non
avrebbe potuto essere proposta;
che la valutazione dell'attendibilità di tale soluzione
interpretativa sarebbe stata necessaria, anche in ragione del
difetto, sul punto, di un orientamento consolidato del giudice
regolatore della giurisdizione;
che questi infatti esaminando il rapporto fra il testo
originario del decreto n. 80 del 1998 e quello modificato dalla legge
n. 205 del 2000, per determinare, ai fini del riparto di
giurisdizione, l'ambito temporale di applicabilità di ciascuno di
essi ha una sola volta preso espressamente in esame l'argomento
desumibile dall'art. 45, comma 18 (peraltro in via complementare e
con esclusivo riguardo all'art. 33 del decreto n. 80), e
successivamente ha sempre risolto il problema alla stregua
dell'art. 5 cod. proc. civ. senza più considerare il citato comma
18, né specificare le ragioni di tale mancata considerazione;
che pertanto le ordinanze - in quanto affette da
insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - devono
essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevate, in riferimento all'art. 76
della Costituzione, dai Tribunali di Trapani (limitatamente al comma
1) e di S. Angelo dei Lombardi, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte