Ordinanza n. 124/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1074r.d. 1133/1942
- art. 1075d.P.R. 1646/1948
- art. 137d.P.R. 237/1964
- art. 1074d.P.R. 237/1964
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 313Codice penale
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 3d.P.R. 237/1964
- art. 1075r.d. 1133/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 137, terzo e
quarto comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (leva e reclutamento
obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica); dell'art.
1074 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133 (regolamento per l'esecuzione del
t.u. sul reclutamento dell'esercito); e del d.P.R. 14 ottobre 1948, n.
1646 (modificazioni all'art. 1075 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133),
promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1971 dal pretore di Ascoli
Piceno nel procedimento penale a carico di Petrini Ido, iscritta al n.
265 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Petrini Ido il pretore di Ascoli Piceno, con ordinanza 28 aprile 1971,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 137, commi
terzo e quarto, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, dell'art. 1074 del
r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, e dell'articolo unico del d.P.R. 14
ottobre 1948, n. 1646 (erroneamente indicato come n. 98), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 102, primo comma, della
Costituzione.
Considerato che il r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, ed il d.P.R. 14
ottobre 1948, n. 1646, hanno sicuramente natura di regolamenti di
esecuzione, come risulta fra l'altro anche testualmente dalla loro
inequivoca intitolazione, per cui la questione relativa a norme in essi
comprese deve essere dichiarata inammissibile;
che con sentenza n. 166 del 1971 questa Corte ha già dichiarato
non fondata questione sostanzialmente identica a quella attualmente
proposta ed avente ad oggetto l'art. 137, commi terzo e quarto, del
d.P.R. n. 237 del 1964, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che l'ulteriore profilo di legittimità costituzionale, dedotto
relativamente alla stessa normativa, concerne l'asserita violazione
dell'art. 102, comma primo, della Costituzione ed è strettamente
analogo a quello già esaminato e dichiarato non fondato da questa
Corte con sentenza n. 17 del 1973, in riferimento all'istituto
dell'autorizzazione a procedere di cui all'art. 313, terzo comma, cod.
pen. (nonché, in una diversa fattispecie, con sentenza n. 3 del
1973).
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1074 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133,
contenente la "Parte seconda del regolamento per l'esecuzione del t.u.
delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito,
approvato con r.d. 24 febbraio 1938, n. 329" e dell'articolo unico del
d.P.R. 14 ottobre 1948, n. 1646, recante "Modificazioni all'art. 1075
del regolamento per l'esecuzione del t.u. delle disposizioni
legislative sul reclutamento dell'esercito", sollevate dal pretore di
Ascoli Piceno con l'ordinanza di cui in epigrafe;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 137, commi terzo e quarto, del d.P.R. 14
febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento e la leva, sollevata in
riferimento agli artt. 3, comma primo, e 102, comma primo, della
Costituzione dal pretore di Ascoli Piceno, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte