Ordinanza n. 124/1977
Altra decisione · depositata il 20/06/1977 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 115d.P.R. 1077/1970
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 21legge 775/1970
citata
- art. 11d.P.R. 1077/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 115,
tabella XIV e 118, tab. XIV, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
(Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), in
relazione all'art. 11, sesto comma, e nota 2 della tabella allegata
alla legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249, modificata con legge
28 ottobre 1970, n. 775 (Delega al Governo per il riordinamento
dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e
per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti
statali), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1975 dal
Consiglio di Stato, sui ricorsi proposti da Renato Cavallari ed altri
contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 382
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.
Visti gli atti di costituzione di Vezzi Guido ed altri, Renato
Cavallari ed altri, del Ministero delle poste e telecomunicazioni,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Aldo Sandulli per Vezzi Guido ed altri, L'avv. Stefano
Varvesi per Renato Cavallari ed altri.
Ritenuto che il Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe ha
promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 115 tab.
XIV e 118 tab. XIV del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ed in relazione
all'art. 11, sesto comma e nota 2 della tabella allegata alla legge di
delegazione 18 marzo 1968, n. 249 (modificata con legge 28 ottobre
1970, n. 775).
Considerato che per un completo esame della questione, è opportuno
prima di decidere acquisire agli atti il parere della Commissione
parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
che tale adempimento va posto a cura dell'intervenuto Presidente
del Consiglio dei ministri, entro il termine indicato nel dispositivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospende ogni pronuncia sul giudizio di cui in epigrafe, ordina
all'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri di provvedere,
entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla
esibizione in giudizio del parere della Commissione parlamentare di cui
all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte